18/02/2013: cessata materia da contendere
Il venir meno delle pretese del Fisco a seguito del mutato quadro normativo concretizza un’ipotesi di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese di giudizio restano, quindi, a carico della parte che le ha anticipate. Secondo la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bolzano del 1° gennaio 2013, inoltre, non si può palare di colpa grave dell’Amministrazione Finanziaria quando la sua pretesa è conforme ad una circolare dell’Agenzia delle Entrate. (rif. 44/13)