25/02/2013: cartelle di pagamento sospese
A decorrere dal 1° gennaio 2013, entro 90 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, il contribuente può presentare al concessionario della riscossione una dichiarazione con la quale sia documentata la presenza di qualsiasi causa di non esigibilità del credito. In caso di silenzio dell’ente creditore, la direttiva Equitalia prevedeva la sospensione della cartella, ma la legge di Stabilità ne prevede, ora, l’annullamento. (rif. 51/13)