Circolare 1/15: ravvedimento operoso

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Egregio Cliente,

con la presente la informiamo della novità introdotta dalla Legge di Stabilità (Legge 190/2014) riguardante la rimodulazione dello strumento del ravvedimento operoso.

Prima delle modifiche introdotte dalla citata Legge era possibile ricorrere al ravvedimento operoso solamente nel caso in cui, ai sensi del comma 1 dell’art. 13 del D.Lgs. 472/97, la violazione non fosse già stata contestata e comunque non fossero iniziati accessi, verifiche, ispezioni, o altre attività amministrative di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Era possibile ravvedersi:

– entro 14 giorni dal termine per il versamento: sanzione dello 0,20% giornaliero;

– entro 30 giorni dal termine per il versamento: sanzione del 3,00% annuo;

– entro un anno dal termine per il versamento: sanzione del 3,75% annuo.

In seguito alle modifiche, che decorrono dal 1° gennaio 2015, sono state introdotte le seguenti novità:

– i termini e le sanzioni del ravvedimento operoso sono stati rimodulati come segue:

  • entro 14 giorni dal termine per il versamento: sanzione dello 0,20% giornaliero;
  • entro 30 giorni dal termine per il versamento: sanzione del 3,00% annuo;
  • entro 90 giorni dal termine per il versamento: sanzione del 3,30% annuo;
  • entro un anno dal termine per il versamento; sanzione del 3,75% annuo;
  • entro due anni dal termine per il versamento: sanzione del 4,20% annuo;
  • oltre due anni dal termine per il versamento: sanzione del 5,00% annuo;

ovviamente, oltre alla sanzione, il contribuente dovrà versare anche gli interessi di mora calcolati al tasso legale annuo.

– E’ ora possibile ricorrere al ravvedimento operoso anche nel caso in cui la violazione sia già stata contestata e siano già iniziati accessi, verifiche, ispezioni. Il ravvedimento resta quindi precluso solamente in caso di notifica di avvisi di liquidazione o di accertamento o di comunicazioni 36-bis e 36-ter.

– Sono abrogate le norme riguardanti l’adesione ai processi verbali di constatazione (Pvc), l’adesione agli inviti al contradditorio e l’adesione a tutti gli atti definibili emessi dall’Agenzia delle Entrate, ossia quelli non preceduti da Pvc o da invito al contradditorio.

Rimaniamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Fornero Baridon & Associati

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