Circolare 12/14: comunicazione alla Motorizzazione per l’auto in comodato

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Con le recenti circolari n. 15513 del 10 ottobre 2014 e n. 23743 del 27 ottobre 2014, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito chiarimenti riguardo l’obbligo introdotto dall’art. 94 comma 4-bis del D.Lgs. 285/92.

Tale norma prevede la registrazione alla Motorizzazione Civile e l’annotazione sulla carta di circolazione del veicolo del nome del soggetto diverso dall’intestatario che dispone del veicolo per più di 30 giorni.

Per cui, nel caso in cui l’intestatario della carta di circolazione conceda in comodato l’utilizzo del proprio veicolo ad un terzo per un periodo maggiore di 30 giorni, il comodatario ha l’obbligo di darne comunicazione al competente Ufficio della Motorizzazione Civile, richiedendo l’aggiornamento della carta di circolazione.

Con la richiesta di annotazione verrà emesso un tagliando di aggiornamento nel quale sarà annotato:

– il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita, la residenza del comodatario (ovvero la sede principale o secondaria se si tratta di persona giuridica) nonché la scadenza del comodato;

– la dicitura “Comodato – Intestazione temporanea effettuata ai sensi dell’art. 94, comma 4-bis, c.d.s”.

Il suddetto obbligo decorre dal 03 novembre 2014 e per chi non si adegua scatterà una multa di 705,00 euro con ritiro della carta di circolazione.

La norma prevede l’esenzione da tale obbligo qualora il comodatario sia familiare, purché convivente, dell’intestatario/comodante del veicolo.

La invitiamo pertanto a provvedere tempestivamente alla comunicazione all’Ufficio della Motorizzazione Civile nel caso in cui rientri nella casistica sopra citata.

Rimaniamo a sua disposizione per eventuali chiarimenti.

Fornero Baridon & Associati

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