Circolare 7/14: bonus di 80 euro in busta paga
Il Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2014, prevede un bonus da erogare in busta paga per i redditi da lavoro dipendente ed assimilati: il credito è riconosciuto per i redditi superiori a 8.000 € ed inferiori a 26.000 € nel corso del 2014 ed ammonta a 640 Euro relativamente all’intero anno fiscale per i redditi fino a 24.000 €, mentre sarà riproporzionato per coloro che hanno un reddito compreso tra 24.000 € e 26.000 €.
Il bonus sarà erogato a partire dalle buste paga di maggio 2014 fino a quelle di dicembre 2014, salvo eventuali proroghe.
Occorre precisare che il c.d. BONUS di 80 €, in realtà consente di ottenere quella somma mensile solo in maniera “figurativa”: in realtà, infatti, dal momento che l’incremento si riferisce all’intero anno fiscale, mensilmente l’aumento del netto in busta paga dovrebbe essere pari a 53,33 € (640/12), però, poiché il riconoscimento del bonus avverrà a partire dal mese di maggio, per l’anno in corso sarà corrisposto nella misura di 80 € (640/8) o meno, se da riproporzionare, ai dipendenti che avranno avuto un rapporto di lavoro dipendente o assimilato da gennaio a dicembre.
È importante tenere ben presente questo aspetto, perché come precisato anche dalla circolare n. 9/E dell’Agenzia delle Entrate “il credito deve essere parametrato al numero di giorni lavorati nell’anno”; quindi – escludendo i rapporti di lavoro che si protraggono per l’intero anno, per i quali l’importo del credito di 640 euro annui potrà essere erogato per un importo pari a 80 Euro al mese per ciascuno degli 8 mesi che vanno da maggio a dicembre 2014 – per i rapporti di lavoro che non potranno far valere l’anno intero il credito sarà computato su base giornaliera.
Ad esempio, se un dipendente con reddito inferiore ai 24.000 € viene assunto ad 5 aprile 2014, il bonus spettante sarà pari a 473,42 € totali (640/365×270) da erogarsi in funzione dei giorni spettanti mese per mese dopo aver diviso l’importo calcolato per 245 giorni (giorni di detrazione dal 1° maggio al 31 dicembre) pertanto pari a 59,90 € nei mesi con 31 gg e 57,97 € in quelli da 30 (dal calcolo 473,42/245×31 oppure x30).
Al fine di consentire un’agevole e rapida fruizione da parte dei beneficiari, il decreto prevede che “il bonus venga riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d’imposta”, senza necessità di attendere alcuna richiesta dei beneficiari stessi. Viceversa, i contribuenti consapevoli di non avere i presupposti per il diritto (ad esempio titolari di un reddito complessivo superiore a 26.000 Euro) saranno tenuti a darne comunicazione al sostituto d’imposta.
Il credito eventualmente corrisposto dal datore di lavoro ma non spettante per il dipendente potrà essere recuperato a partire dal periodo di paga successivo alla consegna della dichiarazione o alla perdita dei requisiti, e comunque entro il conguaglio di fine anno o di fine rapporto.
Resta un onere del contribuente che abbia ricevuto un credito non spettante, in tutto o solo in parte, restituirlo in sede di dichiarazione dei redditi.