Circolare 11/12: obbligo PEC per le ditte individuali

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Circolare n° 11/2012

Pinerolo, lì 26/10/2012

OGGETTO – Obbligo adozione posta elettronica certificata (PEC) per le imprese individuali

Il Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese “ (c.d. Decreto Crescita 2.0), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2012, ha introdotto l’obbligo di adozione della posta elettronica certificata (PEC) anche alle imprese individuali.

La “posta elettronica certificata“, meglio conosciuta con l’acronimo PEC, è uno strumento di trasmissione elettronica di documenti informatici che permette di parificare il valore di una e-mail a quello di una raccomandata con ricevuta di ritorno. La trasmissione viene considerata posta certificata solo se le caselle del mittente e del destinatario sono entrambe caselle di posta elettronica certificata. Se una delle caselle non è una casella di PEC il messaggio giungerà comunque, ma avrà valore di posta ordinaria.

Le caratteristiche e i vantaggi offerti dal servizio di posta certificata sono molteplici:

  • semplicità di utilizzo: una casella di posta certificata si utilizza come una normale casella di posta elettronica; non è pertanto necessario installare alcun software, né altro tipo di applicazioni per l’utilizzo;
  • no virus e spam: l’identificazione certa del mittente di ciascun messaggio garantiscono l’abbattimento drastico della quantità di e-mail indesiderate (spam) che si potranno ricevere;
  • risparmio: confrontando i costi di una casella PEC con quelli di altri strumenti di trasmissione quali fax e raccomandate, è evidente il risparmio che si può ottenere non solo in termini economici, ma anche di tempo;
  • velocità di consegna: i tempi di consegna sono praticamente azzerati rispetto al canale di posta tradizionale.

Il messaggio inviato tramite PEC si considera ricevuto dal destinatario nel momento in cui lo stesso è messo nella casella di posta, a prescindere dalla conferma di avvenuta ricezione. Sarà quindi necessario porre maggiore attenzione ai messaggi ricevuti. Infatti, considerata la validità legale degli stessi, è dal momento della messa a disposizione nella casella del destinatario che decorrono anche eventuali termini legali di decadenza collegati alla natura del documento inviato. Per questo motivo è consigliato anche attivare un servizio di notifica via sms.

L’art. 5, comma 1, del D. L. 179/12 Legge 27/12 ha stabilito che ”l’obbligo di cui all’articolo 16, comma 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che si iscrivono al Registro delle Imprese o all’Albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”. Pertanto, a partire dal 20 ottobre 2012 tutte le nuove ditte individuali dovranno richiede l’indirizzo di posta elettronica certificata contestualmente all’iscrizione presso il Registro delle Imprese.

Inoltre, il comma 2 dell’art. 5 del D. L. 179/12 prevede che “le imprese individuali attive e non soggette a procedure concorsuali, sono tenute a depositare, presso l’ufficio del Registro delle Imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 31 dicembre 2013”.

Per quanto concerne le sanzioni, l’ufficio del Registro delle Imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo PEC, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del Codice Civile, sospende la domanda per 3 mesi, in attesa che essa sia integrata con l’indirizzo di posta elettronica certificata.

Riepilogando:

  • per le ditte individuali già attive alla data di entrata in vigore del D. L. 179/12 (20 ottobre 2012) il termine ultimo per richiedere e comunicare l’indirizzo PEC al Registro delle Imprese competente è il 31 dicembre 2013;
  • per le ditte individuali costituite successivamente alla data di entrata in vigore del D. L. 179/12 (20 ottobre 2012) l’obbligo di richiedere l’indirizzo PEC decorre a partire dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese competente.

Per il rilascio della PEC il nostro Studio applica il seguente onorario:

  • euro 50,00 per il rilascio della posta elettronica certificata;
  • euro 50,00 per il servizio di comunicazione al Registro Imprese;
  • euro 30,00 per il rinnovo annuale della PEC.

Tutti i prezzi applicati, sia per il primo anno che per quelli successivi, non sono comprensivi del canone applicato dall’ente autorizzato al rilascio della PEC pari ad euro 8,90.

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Fornero Baridon & Associati


Art. 2630, comma 1, del Codice Civile – Omessa esecuzione di denuncie, comunicazioni o depositi: chiunque, essendovi tenuti per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denuncie, comunicazioni o depositi presso il Registro delle Imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza telematica le informazioni prescritte dall’art. 2250 C.C., dal primo al quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro.

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