Riforma del Lavoro – l’obbligo di adeguamento del datore di lavoro e le principali novità

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Da mercoledì 18 luglio 2012 (oggi) la Legge 92/2012 (meglio conosciuta come Riforma del Lavoro Fornero) entra in vigore.

I datori di lavoro devono recepire le nuove regole e tarare la gestione del personale secondo le stesse, per evitare errate applicazioni e conseguenti contenziosi o sanzioni.

Con la presente, Vi informiamo pertanto sulle principali novità introdotte dalla riforma, sia riguardo le modifiche ai contratti che consentono l’ingresso dei dipendenti nell’organico aziendale, sia riguardo le procedure che regolano l’uscita dei lavoratori dall’azienda, poiché dall’entrata in vigore della riforma è radicalmente innovato il capitolo delle dimissioni e dei licenziamenti.

principali novità in entrata:

Contratto a termine

Il primo rapporto a termine può non contenere la “causale” ma non deve durare più di 12 mesi e non è prorogabile.

Tra un contratto a termine e un altro devono passare 60 giorni per i rapporti fino a 6 mesi e 90 per quelli oltre i 6 mesi. 

Per il calcolo del tetto massimo dei 36 mesi effettuabili con rapporto a termine presso la stessa azienda si devono computare anche i periodi di somministrazione.

in vigore dal 18.07.2012

Contratto a progetto

Per quanto concerne le collaborazioni coordinate e continuative scompare il riferimento al programma, quindi sarà possibile ricorrere solo alla declinazione a progetto, che non potrà consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente. 

Dovrà essere garantito un compenso “minimo” fissato da futuri Ccnl di settore ovvero parametrato alle paghe di figure analoghe individuate dai Ccnl esistenti. 

Le clausole di recesso da parte dell’azienda potranno essere legate solo a ragioni di giusta causa o di inidoneità professionale del lavoratore.  

in vigore dal 18.07.2012 per i nuovi rapportiperiodo transitorio fino al 18.07.2013 per i contratti in essere –

Partite Iva           

Se il rapporto tra le parti è regolato con la suddetta forma autonoma (ad esclusione degli iscritti in Albi professionali che esercitano l’attività professionale) sostanzialmente si converte in un contratto a progetto laddove ricorrano almeno due dei seguenti aspetti:

  • La durata sia complessivamente superiore a 8 mesi nell’anno solare.
  • Il corrispettivo costituisca più dell’80% del percepito complessivo nell’anno solare.
  • Si disponga di una postazione fissa in una delle sedi del committente.

 in vigore dal 18.07.2012 per i nuovi rapportiperiodo transitorio fino al 18.07.2013 per i contratti in essere

Apprendistato

La durata minima del contratto non può essere inferiore a 6 mesi, fatte salve le attività stagionali.

L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla conferma di almeno il 30% dei rapporti di apprendistato cessati nei 36 mesi precedenti la data di assunzione, percentuale che salirà al 50%.

I datori di lavoro che occupano fino a 9 addetti sono esclusi dalla disposizione della percentuale minima di conferma.

Nel calcolo della percentuale non contano i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa.

In vigore dal 18.07.2012 per i nuovi rapporti, con aumento della percentuale dal 18.07.2015

Inserimento del limite di assunzione con questa tipologia contrattuale con rapporto 3 a 2 (3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati)

In vigore dal 01.01.2013

Contratto a chiamata o “Job on call”

Obbligo di comunicazione della chiamata alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio, da ottemperare prima dell’inizio della prestazione lavorativa. Pena una sanzione amministrativa che potrà variare da 400 a 2400 euro.

In vigore dal 18.07.2012 per tutti i rapporti

Il contratto potrà essere stipulato, in ogni caso, con persone con più di 55 anni di età o con giovani con meno di 24 anni; oppure nei casi identificati dai Ccnl o, nelle more, per le tipologie di attività individuate dal Dm 23 ottobre 2004.

in vigore dal 18.07.2012 per i nuovi rapportiperiodo transitorio fino al 18.07.2013 per i contratti in essere

Contratto di inserimento

A partire dal 01 gennaio 2013 non potrà più essere stipulato in nessun caso, il contratto di inserimento.

In vigore dal 01.01.2013

Lavoro accessorio (Voucher)

Viene dettata la disciplina transitoria, prevedendo che resta ferma la normativa vigente con riferimento ai buoni già richiesti al momento dell’entrata in vigore della legge.

periodo transitorio fino al 31.05.2013  

principali novità in uscita:

Licenziamento economico

La riforma introduce una sorta di tentativo obbligatorio di conciliazione che dovrà precedere l’atto di recesso da parte del datore di lavoro in merito al licenziamento per motivi economici, questa procedura però riguarderà solo i datori di lavoro che superano la soglia dei 15 lavoratori.

Il datore di lavoro che intenderà procedere con un licenziamento “economico” dovrà far precedere il recesso da una comunicazione alla Dtl, con indicazione dei motivi del licenziamento e delle eventuali misure di ricollocazione. La Dtl convocherà le parti entro 7 giorni e la procedura si dovrà concludere entro 20 giorni.

La riforma introduce sette fattispecie di invalidità del licenziamento, ciascuna correlata a uno specifico regime sanzionatorio: discriminatorio, disciplinare con previsione di reintegra, disciplinare con corresponsione di sola indennità, invalido a causa di vizi formali, di tipo economico, legato a motivazioni di inidoneità fisica o psichica, collettivo.

Nei licenziamenti disciplinari si dovranno osservare con scrupolo le tipizzazioni contrattuali poiché assumono valore dirimente ai fini della valutazione giudiziale della legittimità del recesso

Le novità introdotte sui licenziamenti riguardano solo i datori di lavoro che occupano più di 15 lavoratori.

In vigore dal 18.07.2012 per tutti i rapporti

 

 

Dimissioni

Per la generalità dei lavoratori, l’efficacia delle dimissioni sarà condizionata alla convalida da effettuare presso la Dtl o il Centro per l’impiego territorialmente competenti; in alternativa si potrà sottoscrivere in calce la ricevuta di trasmissione della cessazione del rapporto di lavoro inviata dall’Intermediario al Centro per l’impiego.

In vigore dal 18.07.2012 per tutti i rapporti

La risoluzione consensuale o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino, dovranno essere convalidate dalla Direzione Territoriale del Lavoro.

In vigore dal 18.07.2012 per tutti i rapporti

FB & ASSOCIATI

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