Circolare n° 1/11: operazioni intracomunitarie

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Gentile Cliente,

a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 27 D.L. 31/05/2010 è stata introdotta una nuova disciplina per coloro che intendono effettuare operazioni intracomunitarie.

A fare data dal 01/02/2011, i soggetti che intendono porre in essere operazioni di cessione o acquisto di beni e servizi con paesi aderenti all’Unione Europea, devono preventivamente essere inseriti nell’elenco dei soggetti autorizzati a compiere operazioni intracomunitarie mediante presentazione di apposita istanza da inoltrare direttamente ad un ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia verifica, nei 30 giorni successivi alla  ricezione della dichiarazione di volontà a porre in essere le operazioni intracomunitarie, che i dati forniti siano completi ed esatti.

Durante i 30 giorni di attesa della pronuncia dell’amministrazione, non sarà possibile effettuare alcuna operazione con paesi dell’Unione Europea.

Coloro i quali abbiano già effettuato operazioni intracomunitarie nel corso degli esercizi 2009 e 2010, sono automaticamente autorizzati e non devono più richiedere l’inserimento nell’elenco dei soggetti autorizzati.

I contribuenti che, al contrario, non hanno mai effettuato operazioni intracomunitarie, prima di porre in essere qualsiasi operazione devono assolutamente rivolgersi allo Studio almeno 40 giorni prima dell’effettuazione delle stesse, per rendere possibile l’iscrizione nell’apposito elenco.

Restando in attesa per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo distinti saluti.

Fornero Baridon & Associati

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