DAI MINIMI AL FORFETARIO OBBLIGATORIO IL DECORSO DI CINQUE ANNI

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Per il transito dal regime di vantaggio a quello forfettario nel 2017 occorre che sia terminato il quinquennio di durata previsto dall’art. 27 comma 1 del DL 98/2011 oppure che sia venuto meno un requisito di accesso o si sia verificata una condizione ostativa.

Tale conclusione si ricava da una risposta fornita dalla DRE Veneto all’interpello del 29.03.2017 n. 907-10/2017.

Nel caso specifico si è trattato di un contribuente che aveva aperto la partita IVA nel 2013, applicando il regime di vantaggio ininterrottamente fino al 2016 compreso.

A partire dal 2017 pur continuando a possedere i requisiti di cui alla L. 244/2007 intendeva transitare al regime forfetario di cui alla L. 190/2014 eventualmente adottando l’aliquota ridotta al 5 % per il periodo che residuava al compimento dei cinque anni dall’inizio dell’attività.

La risposta contempla come il libero passaggio dal regime di vantaggio al forfetario sia riconosciuto in due circostanze.

In primo luogo in occasione dell’introduzione del regime forfetario come previsto dall’art. 1 comma 86 della L. 190/2014 consentiva il passaggio al nuovo regime agevolato dal 2015 per tutti i contribuenti che al 31.12.2014 usufruivano di uno dei regimi agevolati all’epoca vigenti tra cui il regime di vantaggio.

In secondo luogo, in occasione delle modifiche apportate al regime forfetario dalla L. 208/2015.

L’Agenzia delle entrate con le circolari n. 10/2016 e 12/2016 aveva riconosciuto che le modifiche apportate al regime consentivano l’applicazione dell’art. 1 del Dpr 442/97 circa la variazione dell’opzione e della revoca prima dei termini minimi di durata.

Pertanto, coloro che, avendo optato nell’anno 2015 per il regime ordinario o di vantaggio, hanno potuto revocare detta opzione accedendo al forfetario nell’anno 2016.

Al di fuori delle ipotesi esaminate il contribuente che mantenga i requisiti per il regime di vantaggio non può per l’anno 2017 applicare altro regime essendo vincolato al regime di vantaggio iniziato nel 2013.

Ne discende che l’eventuale transito al regime forfetario dal 2017 potrebbe avvenire solamente a seguito del decorso del quinquennio di durata del regime di vantaggio oppure prima per la perdita di uno dei requisiti di accesso o per la verifica di una condizione ostativa.

Ferma restando la necessità di un chiarimento ufficiale sul punto, l’applicabilità dell’aliquota agevolata potrebbe sostenersi in forza dell’identità dei requisiti posti a base dell’accesso al regime di vantaggio e dell’utilizzo della tassazione ridotta nel regime forfetario (novità dell’attività intrapresa, assenza della mera prosecuzione con altra attività precedentemente svolta come lavoro dipendente o come lavoro autonomo, ecc.)

 

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