BRANCH EXEMPTION – IL REGIME DI ESENZIONE PER LE STABILI ORGANIZZAZIONI

//
Posted By
/
Comment0
/
Categories,

Di recente, il 28 agosto 2017, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento n. 165138 che dà attuazione al regime di branch exemption, di cui all’art. 168-ter del TUIR, definendo le modalità attuative dell’art. 14 c.3 del D.Lgs. 147/2015.

Questo regime, in sostanza, permette l’esenzione degli utili e delle perdite, realizzati dalle Stabili Organizzazioni (S.O.), dal reddito imponibile della società “madre” che ha residenza in Italia; pertanto, la società “madre” italiana determinerà il reddito indipendentemente dal risultato di esercizio delle sue Stabili Organizzazioni in regime di branch exemption.

Domanda: ma gli utili della S.O. in regime di branch exemption non vengono, quindi, tassati?

Risposta: certo che vengono tassati, ma esclusivamente nello Stato estero in cui risiede la S.O.; in questo modo si evita la doppia imposizione e lo scomputo del credito per le imposte pagate in Italia dalla società “madre”.

Condizioni e requisiti per accedere al regime di branch exemption

  • presenza di almeno una S.O. localizzata in uno Stato estero;
  • lo Stato estero in cui risiede la S.O. dev’essere presente nell’elenco dei Paesi nella “white list”; se lo Stato estero è, invece, nell’elenco dei Paesi in “black list” è necessario verificare la presenza di esimenti, di cui all’art. 167 del D.P.R. 917/86.

Caratteristiche principali del regime di branch exemption

L’adesione a tale regime è opzionale, irrevocabile ed esercitabile al momento della costituzione della S.O.; in via transitoria, l’opzione può essere esercitata entro due anni dall’approvazione della norma (7 ottobre 2015).

Un aspetto rilevante è sicuramente il trattamento delle perdite conseguite dalla S.O. nel corso dei 5 esercizi precedenti a quello di efficacia dell’opzione; infatti, in tal caso, la società “madre” italiana è tenuta a sterilizzare le perdite fiscali prodotte dalla S.O., già utilizzate a riduzione del reddito imponibile della società “madre” stessa.

Questo meccanismo di sterilizzazione delle perdite fiscali pregresse è detto “recapture” e prevede che i redditi imponibili realizzati dalla S.O. (in regime di branch exemption) nei periodi di imposta successivi all’opzione siano tassati in capo alla società “madre” italiana fino al totale riassorbimento delle perdite suddette.

Infine, gli utili della S.O. in branch exemption, come detto, non concorrono alla determinazione del reddito imponibile della società “madre” italiana, tranne nel caso in cui la S.O. risieda in uno Stato estero a fiscalità privilegiata, di cui all’art. 167 c.4 del TUIR; in questo caso, gli utili della S.O. concorrono a formare il reddito imponibile della società “madre” italiana al momento della distribuzione degli stessi ai soci della società “madre” stessa.

In quest’ultimo caso è evidente che la normativa appesantisca il livello impositivo, dato che i soci subiscono un’ulteriore tassazione sui dividendi.

Leave a Reply

undici − 4 =