LA RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE VALE ANCHE SENZA REGISTRAZIONE

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La riduzione del canone o la rescissione del contratto, in caso di locazione, possono dispiegare i loro effetti anche senza la registrazione.

Infatti, secondo autorevole giurisprudenza, il contribuente può provare di aver percepito un importo minore anche con altri mezzi, come una scrittura privata o le scritture contabili.

Il dibattito è venuto recentemente alla ribalta poiché, con la crisi economica di questi anni, si è assistito sempre più ad accordi, intervenuti dopo la sottoscrizione del contratto di locazione originario, con i quali le parti hanno ridotto l’ammontare del canone per venire incontro alle richieste del conduttore.

Ponendosi il problema dei mezzi di prova per dimostrare l’avvenuta riduzione, molte sentenze di merito hanno dato ragione all’Amministrazione finanziaria, che, di fatto, richiede la registrazione perché la riduzione o la rescissione abbiano effetto sotto il profilo fiscale.

Al contrario, la C.T. prov Forli n. 125 del 3 marzo 2014, su un caso di una locazione di immobili ad uso commerciale risolta per inadempimento della controparte dopo pochi mesi dalla stipulazione del contratto, ritiene non plausibile che un contratto di locazione per il quale non sia stata pagata l’imposta per la sua risoluzione debba considerarsi produttivo di effetti fiscali. La controparte ha infatti provato che il canone è stato corrisposto solo per alcuni mesi, dopodiché il contrato si è risolto per effetto della clausola risolutiva espressa, senza che però vi siano presunzioni di incasso delle somme pattuite in assenza di registrazione.

Di valore la pronuncia della Corte di Cassazione, sentenza n. 22588 dell’11 dicembre 2012.

Secondo la suprema corte, infatti, l’intervenuta risoluzione del contratto di locazione, anche quando non è resa pubblica mediante la registrazione, consente di escludere i canoni di locazione dalla base imponibile irpef.

Gli eventi interruttivi del contratto di locazione, quindi, hanno efficacia ai fini fiscali (determinando la cessazione dell’obbligo di corrispondere le imposte) anche se non portati a conoscenza dell’amministrazione finanziaria con la registrazione. Analogo discorso vale anche per gli accordi di riduzione del canone.

Riferimento interno

FONTE EUTEKNE  IL QUOTIDIANO DEL COMMERCIALISTA 28/11/2015

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