RICONOSCUTE LE PERDITE PREGRESSE ANCHE SENZA UNICO
Normalmente l’utilizzo in compensazione delle perdite fiscali con i redditi imponibili ed il riportare l’eccedenza su periodi di imposta successivi, sia per i soggetti Ires che per i soggetti Irpef in contabilità ordinaria, avviene all’interno del modello Unico.
In proposito si ricorda che le perdite derivanti dall’esercizio di imprese individuali e dalla partecipazione in società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria possono essere computate in diminuzione dei relativi redditi nel periodo d’imposta oppure riportate nei periodi d’imposta successivi, non oltre il quarto, per la parte non utilizzata.
Le perdite dei soggetti Ires, ai sensi dell’art. 84 del TUIR, sono invece illimitatamente riportabili nel tempo, ma possono essere utilizzate per ridurre il reddito nel limite dell’80%.
La domanda è se l’indicazione all’interno della dichiarazione dei redditi sia condizione necessaria per poter beneficiare della compensazione delle perdite pregresse.
In proposito, la prassi ministeriale e la dottrina ritengono che questa NON sia una condizione necessaria affinché il diritto al riporto delle perdite sia riconosciuto dall’amministrazione finanziaria. La sentenza della Corte di Cassazione n. 5860 del 20 aprile 2001 afferma che eventuali errori nella compilazione della dichiarazione non impediscono il riporto delle perdite qualora, dagli atti, emerga chiaramente la volontà del contribuente di esercitare tale facoltà.
In caso di errata compilazione del quadro RS dovrebbe essere irrogata la sola sanzione amministrativa da 258 a 2065 euro prevista dalla normativa.
In assenza di accertamenti, accessi o ispezioni, il contribuente potrà in ogni caso ricorrere alla presentazione della dichiarazione integrativa per sanare eventuali errori riguardanti il riporto delle perdite d’impresa. In proposito la C.T Prov. di Milano 26 gennaio 2011 n.21 sostiene che, nel caso di dichiarazione integrativa strumentale a sanare l’omessa indicazione di perdite, si è in presenza di una dichiarazione “neutra“ se si aggiungono perdite a perdite. Si potrebbe quindi ravvisare l’eventualità di applicare il termine quadriennale anziché il termine previsto per le dichiarazioni integrative a favore.