FALLIMENTO ANCHE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

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La riforma recentemente attuata dal D.L 83/2012 ed al recente D.L 83/2015 ha riconosciuto ad una Associazione Sportiva Dilettantistica la qualifica di imprenditore commerciale, con la conseguente assoggettabilità alla procedura concorsuale in seguito allo stato di insolvenza derivante dal rapporto con i fornitori e gli istituti bancari.

L’assoggettabilità a procedure concorsuali in presenza di uno stato irreversibile di insolvenza dipende, per gli enti non commerciali, dall’analisi delle specifiche attività svolte in conformità alla legge ed allo statuto, necessariamente aderenti allo scopo istitutivo dell’ente, prescindendo dalla loro natura.

Si ricorda che, in caso di fallimento di un ente riconosciuto, non sia configurabile l’estensione della dichiarazione di fallimento agli amministratori, né tantomeno agli associati, data l’inapplicabilità dell’art. 147 L.F. Il fallimento di un associazione non riconosciuta, invece, potrebbe portare a determinare anche il conseguente fallimento personale dei soggetti che hanno agito in nome e per contro dell’ente.

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