VENDITA 1^ CASA: NESSUNA SANZIONE SE MI RAVVEDO
Il contribuente che, anche per motivi personali, dopo aver venduto la prima casa, non acquista un altro immobile da adibire a propria abitazione principale, può “ravvedersi” entro un anno senza la sanzione del 30% (Risoluzioni Agenzia Entrate n. 112/E del 2012 e n. 105/E del 2011).
A tal fine il contribuente è tenuto a presentare un’apposita istanza all’ufficio presso il quale è stato registrato l’atto di vendita dell’immobile acquistato con agevolazione prima casa per richiedere la riliquidazione dell’imposta assolta in sede di registrazione. In questo caso il contribuente sarà tenuto al versamento della differenza tra l’imposta pagata e quella dovuta oltre al pagamento degli interessi.