AFFITTI COMMERCIALI: IVA SOLO SE PAGATI

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La Cassazione ha sancito il principio che, ai fini Iva, la locazione di un immobile è una prestazione di servizi e, pertanto, va fatturata al momento della riscossione del corrispettivo.

Con la sentenza n. 21621 del 23.10.2015, infatti, la Corte di Cassazione ha sancito il principio che la società che concede in locazione un immobile non abitativo, in caso di morosità del conduttore, non è tenuta ad emettere fattura, né a versare l’Iva relativamente ai canoni non percepiti, in quanto tali prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo ( art. 6 comma 3 del Dpr 633/72 ).

Diversamente, invece, a norma dell’art. 26 del TUIR, i canoni di locazione relativi ad immobili ad uso non abitativo concorrono sempre alla formazione del reddito d’impresa fino a che non intervenga la risoluzione del contratto, anche nel caso in cui non vengano percepiti dal locatore. Devono, quindi, essere dichiarati ai fini delle imposte dirette nella misura risultante dal contratto di locazione.

Nel caso, però, vi sia prova dell’insolvenza del conduttore, i canoni della locazione commerciale, maturati e non riscossi, possono essere classificati come perdite su crediti e sono quindi deducibili dal reddito d’esercizio.

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