20/01/12: licenziamento per motivi economici od organizzativi.
La Corte di Cassazione con la sentenza del 755/2012 ha ritenuto, in questo specifico caso, invalido l’atto di recesso intimato per motivi economici od organizzativi del datore di lavoro, poiché non è possibile rimpiazzare il lavoratore licenziato con un collaboratore a progetto. (rif. 9/12)