24/02/2012: frode fiscale IVA: occorre falsità oggettiva e soggettiva

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La Corte di Cassazione, la Terza Sezione Penale, con la sentenza n. 7039 del 22/02/2012, ha stabilito che il contribuente può essere condannato per frode fiscale IVA solo nel caso in cui le fatture siano soggettivamente e oggettivamente false; nel caso di specie il fatto che i costi fossero stati realmente sostenuti dall’impresa, anche se fatturati da altro soggetto, non deve comportare automaticamente il delitto di frode fiscale. (rif. 109/12)

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