22/03/2012: fatture materialmente false senza soglia di punibilità

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10987 del 21/03/2012, ha stabilito che l’utilizzo di fatture materialmente false, emesse all’insaputa dell’interessato, determina il reato di dichiarazione fraudolenta mediante annotazione di documenti per operazioni inesistenti e non con altri mezzi (quest’ultima è soggetta al superamento delle soglie di punibilità). In passato, la falsità materiale veniva configurata tra i reati di dichiarazione fraudolenta per i quali era necessario il superamento della soglia di punibilità. (rif. 164/12)

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