28/03/2012: responsabilità amministratore “di fatto”

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La Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, con la sentenza n. 11649 pubblicata il 27/03/2012, ha stabilito che, in materia di bancarotta fraudolenta per distrazione, l’amministratore “di fatto”, in base all’art. 2639 del Codice Civile, è gravato dell’intera gamma dei doveri di cui è soggetto l’amministratore “di diritto”, e pertanto, ove concorrano le altre condizione di ordine oggettivo e soggettivo, risponde di tutte le condotte penalmente rilevanti a lui addebitabili. (rif. 177/12)

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