TASSA RIFIUTI RIDOTTA NELL’IPOTESI DI GRAVI DISSERVIZI NELLA RACCOLTA

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La Corte di Cassazione, con la sentenza del 27 settembre 2017 n. 22531, ha sancito che ai fini della Tassa Rifiuti TARSU è legittima la diversificazione delle tariffe tra gli esercizi alberghieri ed i locali adibiti ad uso di civile abitazione.

In proposito, si ricorda che la delibera comunale in cui vengono adottate le tariffe non deve essere necessariamente motivata in quanto, al pari degli altri atti amministrativi a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta di destinatari, come previsto dalla Cassazione 23 ottobre 2006 n. 22804.

In relazione al secondo motivo di ricorso della società che gestisce un albergo a Napoli, viene contestato il mancato riconoscimento, da parte dei Giudici della Commissione Regionale, della riduzione del tributo, considerate le note e protratte disfunzioni nella prestazione del servizio di raccolta dei rifiuti della città.

La riduzione così citata è contenuta nell’art. 59 comma 4 del Dlgs 507/93 il quale dispone che “se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell’immobile a disposizione ovvero di esercizio dell’attività dell’utente o è effettuato in grave violazione della prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l’utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 2° – ovvero la tassa è dovuta in misura non superiore al 40 % della tariffa”.

Secondo l’opinione dei giudici della Suprema Corte la riduzione spetta per il solo fatto che il servizio di raccolta non venga poi concretamente svolto ovvero venga svolto in gravi difformità rispetto alle modalità regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta.

Il tutto a prescindere dal fatto che l’Amministrazione Comunale sia o meno responsabile dell’inefficienza del servizio rifiuti.

L’importanza di tale sentenza ed i principi in essa affermati potrebbero essere estesi ad altre situazioni in cui sussiste un grave e non temporaneo disservizio della raccolta rifiuti.

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