BONUS COMMERCIANTI 2017 ROTTAMAZIONE LICENZE NEGOZI: INDENNIZZI A 500 EURO AL MESE

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Chi decide di rottamare la propria licenza relativa ad un’attività commerciale riceverà un trattamento minimo di pensione pari a 501 euro al mese.

Il provvedimento si rivolge a coloro i quali chiudono l’attività 3 anni prima della pensione.

Il bonus commercianti 2017 è  un indennizzo che è stato ripristinato alla Legge di Stabilità 147/2013 al fine di prestare un aiuto agli esercenti anziani dei Settori Commercio Turismo Servizi.

Tale indennizzo spetta a chi chiude l’attività commerciale in anticipo è pagato dall’INPS ed è pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla gestione IVS Commercianti a favore dei titolari di piccole aziende commerciali ed agenti di commercio che cessano l’attività e siano prossimi al raggiungimento dei requisiti contributivi minimi per la pensione di vecchiaia.

La domanda si presenta entro il 31 gennaio 2017 e la può presentare anche chi abbia maturato i requisiti negli anni 2009-2011.

Come si diceva è stata la legge di stabilità del 2014 ad avere riaperto i termini per la concessione e la presentazione delle domande dell’indennizzo previsto dal DLgs 207/1996 a favore dei commercianti che rottamano le licenze.

I potenziali destinatari del provvedimento sono: i soggetti che esercitano in qualità di titolari o coadiutori

– Un attività di commercio al minuto in qualità di titolari o coadiutori con sede fissa, anche abbinata all’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

– Ambulanti su aree pubbliche

– Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

– Attività di agenti e rappresentanti di commercio

I beneficiari che rientrano nei predetti requisiti possono ottenere un bonus di 500 euro al mese fino alla pensione, per un massimo di 3 anni.

La domanda per ottenere l’indennizzo rottamazione licenze commerciali può essere presentata da coloro che

– Avendo maturato i requisiti nel periodo 01/01/2009 – 31/12/2011 non hanno presentato domanda oppure è stata respinta

– Non hanno maturato il diritto alla pensione perché in questo caso spetta l’assegno di pensione e non il bonus.

– Non hanno superato, al momento della domanda i 66 anni e 6 mesi per gli uomini ed i 61 anni e 6 mesi per le donne

I soggetti interessati devono presentare i seguenti requisiti

– Almeno 62 anni di età se uomini e 57 se donne.

– Iscrizione, al momento della cessazione dell’attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori nella gestione IVS commercianti

– Cessare definitivamente l’attività commerciale

– Riconsegnare al comune l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale al minuto ovvero quella per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ovvero entrambe nel caso di attività abbinata.

Se l’attività commerciale è stata avviata con la legge di riforma dlgs. N 114/1998 devono comunicare al comune la cessazione dell’attività.

Inoltre il titolare dell’attività deve aver effettuato la cancellazione:

– Dal registro imprese della camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

– Dal ruolo provinciale istituito presso la camera di Commercio, industria artigianato ed agricoltura per gli agenti e rappresentanti di commercio.

Si ricorda inoltre che per coloro che esercitano attività di commercio al minuto non devono più iscriversi al Registro Esercenti il Commercio REC dal 24 aprile 1999.

Pertanto da tale data decade l’obbligo di effettuare la cancellazione.

L’indennizzo in questione, la cui fruizione è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, consiste in un assegno corrisposto da parte dell’INPS per un importo pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla gestione IVS commercianti.

In presenza dei requisiti e delle condizioni richieste l’indennizzo è erogato

– Mensilmente secondo la cadenza prevista per le prestazioni pensionistiche agli esercenti attività commerciali

– Anche a soggetti già titolari di trattamenti pensionistici (assegno d’invalidità, pensione ai superstiti)

Il riconoscimento del bonus è subordinato alla presentazione alla competente sede Inps, entro il 31.12.2017 di domanda utilizzando apposito modulo che nella fattispecie è il mod. AP95.

Sulla liquidazione dell’indennizzo non è prevista la concessioni di interessi legali né la rivalutazione monetaria; l’applicazione di trattenute sindacali; l’erogazione di trattamenti di famiglia.

L’incentivo è praticamente a costo zero per l’INPS e per lo Stato, viene infatti finanziato da un’aliquota aggiuntiva sui contributi ordinariamente dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione commercianti INPS mediante il versamento di un’aliquota aggiuntiva dello 0,09 % .

Per quanto riguarda il trattamento fiscale dell’indennizzo è da considerarsi come reddito assimilato al lavoro dipendente dal momento che deve essere assoggettato a tassazione dello stesso tipo di reddito del tipo di trattamento pensionistico che sostituisce.

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