ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA
ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA
L’attività sportiva, praticata a livello dilettantistico, può essere esercitata sia in forma associativa che societaria. La scelta sulla tipologia di ente da adottare è principalmente condizionata dal diverso regime di responsabilità a cui è soggetto l’organo che ne detiene la gestione; Infatti, se per gli enti associativi, qualora non riconosciuti, il carattere personale ed illimitato della responsabilità di chi “agisce in nome e per conto” del sodalizio è considerato, dalla Legge, come elemento caratterizzante tale forma giuridica, nell’ambito delle società di capitali tale regime di responsabilità è circoscritto alle risorse impiegate nell’impresa.
Questo requisito permette, quindi, di limitare al solo capitale vincolato le risorse aggredibili dai creditori sociali senza alcuna possibilità, per gli stessi, di soddisfare le proprie pretese sul patrimonio personale dei Soci.
Per associazioni sportive dilettantistiche s’intendono associazioni aventi per oggetto l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e che non inquadrano atleti qualificati professionisti.
Le società sportive dilettantistiche, invece, sono enti che esercitano attività sportiva dilettantistica per scopo di natura non lucrativa, adottando la forma di società di capitali o di società cooperativa; tali società possono conseguire utili d’esercizio, ma sono tenute ad impiegarli nell’esercizio della predetta attività.
La Finanziaria del 2003 (Legge 27/12/2002 n.289, art. 90 co. 17) precisa che l’esercizio di attività sportiva dilettantistica può avvenire secondo una delle seguenti forme giuridiche:
- associazione riconosciuta = con il riconoscimento dell’Ente sportivo (art. 1 del DPR n.361 del 10/02/2000) l’associazione acquista personalità giuridica e si caratterizza per l’autonomia patrimoniale perfetta
- associazione non riconosciuta = è priva di personalità giuridica e ha un iter di costituzione più semplice; è la forma associativa numericamente più utilizzata
- società cooperativa, senza fini di lucro società di capitali (S.p.a. o S.r.l.), senza fini di lucro.
Gli enti sportivi per assumere la qualifica di “associazione/società sportiva dilettantistica” sono tenuti a redigere l’atto costitutivo in forma scritta ed includere nello statuto specifiche clausole (Legge 27/12/2002 n.289, art. 90 co. 17); inoltre, ai fini dell’acquisto della qualifica di ONLUS (art.10 del D.lgs. 460/97) è obbligatoria la redazione dello statuto e/o dell’atto costitutivo nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Nallo statuto si dovrà indicare la denominazione dell’ente, lo scopo, il patrimonio dell’ente, la sede, le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione, diritti-obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; inoltre, come previsto dall’art. 90, co. 17 della Legge 289/2002, si deve specificare l’attività sportiva svolta, la non distribuibilità degli utili tra i soci (anche in forma indiretta), l’obbligo di redazione di un rendiconto economico-finanziario ed infine, obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della società od associazione.
DISCIPLINA FISCALE
Ai fini delle imposte dirette (IRES) e dell’IVA, alle associazione sportive dilettantistiche si applicano le disposizioni previste per gli enti non commerciali (artt. 143-149 del TUIR, art. 4 del DPR 633/72); se l’associazione è qualificata come ONLUS si applicano anche le specifiche disposizioni previste dall’art. 150 del TUIR.
L’art. 90 co. 1 della Legge 289/2002 ha esteso le disposizioni tributarie, riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche, ai soggetti costituiti nella forma di società di capitali che svolgono attività sportiva dilettantistica e che non abbiano fine di lucro.
Un ulteriore chiarimento, in materia tributaria, sulle società sportive dilettantistiche senza fine di lucro, è stato fornito dalla circolare n.21 dell’Agenzia delle Entrate, del 22/04/2003, la quale conferma la natura commerciale di tali società ed il reddito è determinato secondo le disposizioni del TUIR (artt. 81-142) inmateria di IRES dovuta dalle società di capitali.
Nel caso di società cooperative sportive dilettantistiche non si possono applicare le disposizioni tributarie previste dall’art. 90 co. 1 della Legge 289/2002, bensì si applicano le specifiche norme sulla tassazione delle cooperativa a mutualità prevalente (art. 1 Legge 311/2004 – Finanziaria 2005).
E’, inoltre, previsto un particolare regime fiscale disciplinato dalla Legge 398/91, che prevede:
- specifiche modalità di determinazione del reddito d’impresa specifiche modalità di applicazione dell’IVA
- semplificazioni negli adempimenti contabili e fiscali.
Tale regime è alternativo a quello previsto dall’art. 145 del TUIR e possono optare per questo regime le associazioni, società di capitali (senza fine di lucro) e cooperative sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive nazionali; inoltre, nel corso del periodo d’imposta precedente a quello di riferimento non devono essere stati conseguiti proventi derivanti dall’attività commerciale superiori a 400.000 euro (novità della Legge Finanziaria 2017).
Le società e le associazioni sportive dilettantistiche rientrano nell’ambito applicativo dell’IRAP, indipendentemente dalla natura dell’attività svolta, ma la determinazione della base imponibile dipende dalla natura delle stesse (associazioni riconosciute o non, che svolgono solo attività istituzionale o anche quella commerciale, società di capitali o cooperative).
Ai fini IVA, sono rilevanti, per le associazioni sportive dilettantistiche, le operazioni aventi natura commerciale: possono optare per il regime forfetario di cui alla Legge 398/91 oppure, se con un volume d’affari inferiore a 25.822,84 euro, per il regime forfetario previsto per le attività spettacolistiche (art. 74- quater co. 5 del DPR 633/72); pertanto, la detrazione è ammessa all’imposta relativa agli acquisti effettuati nell’esercizio di attività commerciali, le quali dovranno essere gestite con contabilità separata.
Per le società sportive dilettantistiche, invece, tutte le operazioni effettuate rientrano nel campo di applicazione dell’imposta, come previsto dall’art. 4 co. 2 del DPR 633/72.
Per fruire dei sopracitati regimi fiscali agevolati ai fini delle imposte sul reddito e dell’IVA (artt. 148 TUIR e 4 del DPR 633/72), le associazioni e le società sportive dilettantistiche sono tenute alla presentazione del modello EAS (comunicazione Enti Associativi).
Nel modello vengono inserite informazioni sul tipo di organizzazione sportiva, dal punto di vista fiscale, in+ modo da evitare distorsioni nell’utilizzo dello strumento associazionistico, allo scopo di ridurre il carico fiscale, in termini di imposte dirette ed IVA, sull’organizzazione.
Il modello dev’essere presentato all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente per via telematica, entro 60 giorni dalla data di costituzione.
COMPENSI EROGATI
Le società e le associazioni sportive dilettantistiche possono retribuire i soggetti che svolgono le proprie prestazioni nell’esercizio dell’attività istituzionale (atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, ecc.), in diversi modi:
- indennità di trasferta
- rimborso spese forfetario
- premi
- altri compensi
Questi compensi godono di un regime fiscale agevolato (artt. 67 e 69 del TUIR e art. 25 Legge 133/99) e sono esclusi da obblighi contributivi (INPS) ed assicurativi (INAIL); tuttavia, possono essere soggetti alla contribuzione presso l’ENPALS ed è prevista, comunque, una copertura assicurativa obbligatoria.
I compensi suddetti, rientrano nei cosiddetti redditi diversi, non devono costituire redditi di capitale e non devono essere conseguiti “nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente”.
I compensi erogati non concorrono alla formazione del reddito del percipiente fino all’ammontare di 7.500,00 euro annui; inoltre, i rimborsi delle spese documentate relative al vitto-alloggio, viaggio ed al trasporto, ed anche quelli relativi a prestazioni svolte al di fuori del territorio comunale, sono sempre escluse dalla formazione del reddito.
Ai sensi dell’art. 25 co. 1 della Legge 133/99, i soggetti che erogano redditi diversi devono effettuare sulla parte imponibile di tali redditi (cioè sulla parte eccedente i 7.500 euro) una ritenuta pari:
- all’aliquota IRPEF prevista per il primo scaglione (attualmente il 23%)
- aumentata delle aliquote di compartecipazioni delle addizionali regionali e comunali IRPEF
AMMONTARE REGIME IRPEF RITENUTA
Fino a 7.500 euro Non imponibile NO
Da 7.500,01 a 28.158,28 euro Imponibili 23% a titolo d’imposta
(+ add. Regionale)
Oltre i 28.158,28 euro Imponibili 23% a titolo d’acconto
(+ add. Regionale)
Come accennato in precedenza, la circolare INPS n.32 del 2001 ha chiarito che per i compensi erogati nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche non vi è l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS, mentre è prevista l’iscrizione all’ENPALS per alcuni soggetti, quali: istruttori e addetti agli impianti sportivi (palestre, stadi, autodromi) e ai direttori tecnici, massaggiatori ed istruttori presso associazioni e società sportive.
Parimenti, la nota INAIL del 2001 ha ribadito che per i compensi di cui sopra non si applicano gli obblighi di iscrizione all’INAIL, per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Dott. Stefano Ostengo