DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE DEL CONTRIBUENTE: LE NOVITA’
Nella compilazione della dichiarazione dei redditi si possono presentare dei casi dove il contribuente
compie errori ed omissioni di vario genere.
In questi casi l’art. 2 commi 8 e 8-bis del Dpr n. 322 del 22/07/1998 riconosce la possibilità che detti errori
od omissioni vengano corretti mediante successive dichiarazioni chiamate integrative.
Si tratta però di distinguere a seconda che le rettifiche siano pro fisco o pro contribuente.
La dichiarazione integrativa pro fisco è quella che può essere presentata per correggere errori ed omissioni
che abbiano determinato l’indicazione di un minor reddito e, comunque, di un minor debito d’imposta o di
un maggior credito.
Tale rettifica pro fisco può essere operata, ai sensi dell’art. 2 comma 8 del Dpr n. 322/1998 entro il termine
per l’accertamento di cui all’art. 43 del Dpr 600/1973 ( ordinariamente, entro il 31 dicembre del quinto
anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione )
Per contro la dichiarazione integrativa a favore è quella che può essere presentata per correggere errori od
omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito e, comunque, di un maggior debito
d’imposta o di un minor credito.
Diversamente dalla rettifica pro fisco, quella pro contribuente, prima del D.L n. 193/2016 sarebbe dovuta
essere operata, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta
successivo, con la precisazione che il credito d’imposta che dovesse dalla stessa emergere può essere
utilizzato in compensazione si sensi del D.Lgs. n. 241/1997.
Il quadro appena descritto è stato recentemente confermato dalla Corte di Cassazione la quale, con la
sentenza a Sezioni Unite n. 13378 del 30/06/2016, ha affermato i seguenti principi di diritto “ La possibilità
di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato
l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito,
mediante la dichiarazione integrativa di cui all’art. 2 comma 8 bis, è esercitabile non oltre il termine
prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, con
compensazione del credito eventualmente risultante. La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi
conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare danno per l’amministrazione, è esercitabile non
oltre i termini stabiliti dal Dpr 600/1973 art. 43. Il rimborso dei versamenti diretti di cui all’art. 38 del Dpr
602/1973 è esercitabile entro il termine di decadenza di quarantotto mesi alla data del versamento,
indipendentemente dai termini e modalità di cui alla dichiarazione integrativa prevista dal Dpr 322 del
1998, art. 2 e dall’istanza di rimborso di cui al Dpr n. 602 del 1973 art. 38, in sede contenziosa può opporsi
sempre alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto e di
diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria.
Il Decreto Legge n. 13 del 22.10.2016 collegato alla Manovra 2017 ha finalmente superato il dualismo
esistente tra la dichiarazione integrativa a sfavore da quella in sfavore dl contribuente dal punto di vista dei
termini di presentazione.
L’art. 5 del Decreto infatti intervenendo sia sull’art.2 sia sull’art. 8 del Dpr n. 322/1998 estende il termine
entro cui il contribuente può presentare la dichiarazione in proprio favore, equiparandola sotto tale profilo,
alla dichiarazione integrativa in favore del fisco.
Importanti modifiche sono state apportate al successivo comma 8 bis del medesimo art 2 del Dpr
322/1998, il quale, considerato che la dichiarazione integrativa favore del contribuente potrà essere
presentata anche oltre termine prescritto per la presentazione di quela relativa al periodo d’imposta
successivo stabilisce che il credito eventualmente risultante dalla dichiarazione integrativa può essere
utilizzato in compensazione solo per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo
d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
Infine vengono introdotti :
– Il comma 6-bis stabilisce che anche le dichiarazioni integrativa dell’imposta sul valore aggiunto, pro
o contro il contribuente, possono essere presentate non oltre i termini stabiliti dall’art. 57 del Dpr
633/1972 e successive modificazioni
– Il comma 6 ter il quale in linea con quanto previsto in materia di dichiarazione dei redditi dal nuovo
comma 8 bis art. 2 Dpr n. 322/1998 stabilisce che “ l’eventuale credito derivante dal minore debito
o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni di cui al comma precedente
presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo
d’imposta successivo può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di
dichiarazione annuale ovvero utilizzato in compensazione ai snesi dell’art. 17 del decreto legislativo
n 241 del 1997, ovvero, semprechè ricorrano per l’anno per cui è presentata la dichiarazione
integrativa i requisiti di cui all’art. 30 del Dpr 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni,
chiesto a rimborso.
A questo proposito un caso di specie estremamente interessante è rappresentato dal credito Irap dei
soggetti “ piccoli “ ovvero in altri termini privi di un’autonoma organizzazione che, solo dopo aver
presentato la dichiarazione, magari in ragione di un sopravvenuto orientamento giurisprudenziale,
ritengono di non essere soggetti passivi Irap.
In questo caso la dichiarazione Irap può essere integrata potendo compensare il credito che ne deriva
anche se l’emenda avviene oltre il termine per la dichiarazione dell’anno successivo.
Rimane però fermo il punto che, se dall’integrativa dovesse sorgere un contenzioso, il contribuente può
liberamente contestare il presupposto d’imposta sostenendo il difetto di autonoma organizzazione.
In conclusione si può affermare che le modifiche normative da una possibilità operativa pratica di poter
beneficiare , a determinate condizioni, di crediti d’imposta immediatamente compensabili.
Per maggiori informazioni contattateci alla mail info@fbeassociati.it
A presto!