CIRCOLARE PER LA CLIENTELA: SANATORIA EQUITALIA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

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Novità del DL 22.10.2016 n. 193 in corso di conversione

L’Art. 6 del Dl 22.10.2016 n. 193 in corso di conversione in legge, ha introdotto una sanatoria delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi, che comporta forti e molto interessanti sconti per chi decide di aderire (c.d Rottamazione)

QUALI CONDIZIONI DEVONO ESSERCI PER ADERIRE ALLA SANATORIA

Al fine di beneficiare della sanatoria dei ruoli e degli accertamenti esecutivi sono necessarie le seguenti condizioni:

– Si deve trattare di importi definibili quindi non rientranti nelle esclusioni previste dalla normativa.

– I carichi devono essere stati affidati ad Equitalia dal 01.01.2000 al 31.12.2015.

In proposito è il caso di ricordare che l’ampliamento oggettivo della sanatoria è attualmente in discussione dove si parla di estendere fino al 31.12.2016 il termine per definire gli importi in questione.

– Per le rateazioni in corso il debitore deve essere in regola con i pagamenti delle rate che scadono

dal 01.10.2016 al 31.12.2016.

– Se ci sono contenziosi in corso in merito ai carichi definibili occorre impegnarsi a rinunciare ai medesimi nella domanda inviata ad Equitalia.

Rientrano nella sanatoria tutti gli importi affidati agli Agenti della Riscossione nel periodo compreso tra l’01.01.2000 ed il 31.12.2015.

E’ bene verificare direttamente presso gli uffici di Equitalia la data di consegna del ruolo o di affidamento del debito.

Per quanto riguarda invece i pagamenti in scadenza tra l’01.10.2016 ed il 31.12.2016 si ricorda che anche i debitori che hanno già pagato parzialmente il debito sono ammessi alla sanatoria.

La normativa prevede che i debitori che hanno dilazioni in corso con Equitalia l’ammissione dipende dal regolare pagamento delle rate che scadono tra il 01.10.2016 ed il 31.12.2016.

Non hanno rilevanza quindi le rate derivanti da altre dilazioni come ad esempio la dilazione degli avvisi bonari notificati dall’Agenzia delle Entrate.

DOMANDA PER CHI PAGA SOLO IN PARTE

Nel modello di domanda il contribuente indica gli atti che vuole definire ed, in relazione a questi, se intende sanarli in parte, specificando quali imposte diventino oggetto della rottamazione.

CONTENZIOSI IN CORSO

Non precludono la sanatoria

– La presenza di un contenzioso, pendente in qualsiasi grado di giudizio

– La formazione di un giudicato anche totalmente sfavorevole al contribuente.

Nella domanda in ogni caso il contribuente deve impegnarsi a rinunciare ai giudizi in corso.

COSA SI PUO’ ROTTAMARE

In presenza dei requisiti tutti i ruoli consegnati all’Agente della Riscossione sono definibili.

Quindi non solo ogni imposta Ires – Iva – addizionali – Canone Rai ecc… ma anche contributi Inps Inail ma più in generale ogni entrata riscossa a mezzo ruolo.

La sanatoria riguarda quindi i contributi previdenziali o di altra natura dovuti alle Casse Professionali i ruoli dei canoni demaniali, delle spese di giustizia.

Rientrano anche nella definizione tutte le entrate locali IMU TARSU nella misura in cui l’ente impositore, per sua scelta abbia affidato la riscossione ad Equitalia.

Anche i debitori che hanno provveduto a pagare parzialmente il debito sono ammessi alla sanatoria ma la definizione non dà diritto al rimborso di alcuna somma versata a titolo di sanzioni ed interessi di mora.

QUALI SONO I VANTAGGI DI ADERIRE ALLA SANATORIA

Il beneficio della sanatoria consiste nello sgravio:

– Di ogni sanzione amministrativa

– Degli interessi di mora quindi solamente gli interessi applicati dall’Agente della riscossione se il debitore non ha pagato il debito nei termini a seguito di accertamento esecutivo avviso di addebito o cartella di pagamento.

Sono pertanto dovute le some a titolo di capitale o di interesse diverso d quello di mora.

Rimangono inoltre dovuti per intero gli aggi o compensi di riscossione, calcolati però sugli importi effettivamente da corrispondere (quindi non sulle sanzioni ) .

Vengono sgravate tutte le sanzioni amministrative.

I PASSI DA SEGUIRE PER PRESENTARE DOMANDA DI SANATORIA

Il debitore deve presentare domanda in Equitalia indicando la volontà di pagare ratealmente e rinunciando ai contenziosi in corso.

In un secondo tempo Equitalia comunicherà al debitore l’importo delle somme o delle singole rate da versare unitamente alle relative scadenze. Non è quindi prevista l’autoliquidazione degli importi ad opera del contribuente.

Se il totale delle somme è versato per intero nei termini oppure se le rate sono pagate nei termini e per l’esatto importo la procedura si perfeziona.

In presenza anche di un solo inadempimento la sanatoria non può ritenersi conclusa con la conseguenza che:

– Riemerge il debito per sanzioni ed interessi di mora;

– L’intero importo dei debiti così risultanti non potrà essere oggetto di dilazione.

Pertanto l’invio della domanda deve avvenire solo se si è ragionevolmente consapevoli di poter onorare le rate entro i termini.

LA DOMANDA DI SANATORIA DEL CONTRIBUENTE

Per Equitalia è necessario utilizzare il modello DA1 per presentare la domanda di sanatoria.

Il termine entro cui presentare la domanda è inizialmente fissato nel 23.01.2017 ma si parla della possibilità di prorogare tale termine fino al 31.03.2017

E’ possibile presentare il modello

– Personalmente, o tramite un soggetto delegato, presso gli sportelli di Equitalia

– In modalità telematica, alle caselle Posta Elettronica Certificata di Equitalia.

QUALI SONO IN PRATICA GLI EFFETTI DELLA DOMANDA

Una volta presentata la domanda di sanatoria Equitalia non può avviare azioni esecutive né disporre fermi amministrativi ed ipoteche.

Sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza relativi agli importi definibili.

LA RISPOSTA DI EQUITALIA

Entro il 24.04.17 Equitalia comunica al debitore il totale delle somme da pagare nonché le singole rate oltre al giorno di scadenza delle stesse.

IL VERSAMENTO DEGLI IMPORTI

La normativa non specifica il termine di versamento della prima e seconda rata ma prevede che la terza rata scade al massimo il 15.12.2017 e la quarta al massimo il 15.03.2018.

COME PAGARE

Si può pagare con:

– Domiciliazione bancaria su conto corrente

– Bollettini precompilati da Equitalia

– Presso gli uffici di Equitalia

Se nella domanda non si specifica nulla Equitalia stampa i bollettini.

PAGAMENTO A RATE

Le rate sono al massimo 4.

E’ in discussione l’allungamento della dilazione di pagamento in quanto il 70 % degli importi potrà essere pagato nel 2017 mentre il restante 30 % nel 2018.

Sugli importi pagati a rate sono dovuti i relativi interessi, pari al 4,5 % annuo.

COSA SUCCEDE A QUANTO SI E’ GIA’ PAGATO IN PRECEDENZA

La presenza di pagamenti parziali non impedisce di presentare nuovamente domanda per la sanatoria.

E’ necessario, per i pagamenti rateizzati , essere in regola con il pagamento delle rata nel periodo dal 01.10.2016 al 31.12.2016.

Per quanto riguarda gli importi pagati a tiolo di capitale e di interesse diverso da quello di mora e da dilazione dei ruoli nonché a titolo di aggio e di rimborso delle spese di esecuzione, vanno invece scomputati dalle somme dovute per la sanatoria.

COSA SUCCEDE SE NON SI PAGA TUTTO

Se non si paga tutto alle scadenze previste Equitalia può chiedere nuovamente il pagamento di interessi e sanzioni, può adottare misure quali fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.

Allo stesso modo i termini di decadenza e prescrizione, inizialmente sospesi, riprendono a decorrere.

Si ricorda infine che per i contribuenti che dovessero avere valori degli importi eccessivamente pesanti potrebbe essere opportuno valutare di ricorrere al sistema bancario dato che la sanatoria presenta sconti potenzialmente molto interessanti.

Lo studio è a disposizione per eventuali chiarimenti allo 0121 377544 – 011 7640900 o via mail

info@fbeassociati.it

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