Circolare n. 6/14: Certificato penale per chi lavora a contatto con i minori
Il Decreto Legislativo n. 39 del 04 marzo 2014, emanato in attuazione della Direttiva Comunitaria 2011/93/UE, sancisce l’obbligo per il datore di lavoro che intenda impiegare lavoratori e/o volontari in attività che abbiano “contatti diretti e regolari” con soggetti minorenni, di richiedere, per ciascun prestatore, un certificato penale al casellario giudiziale dal quale non risultino condanne per specifici reati nei confronti di minori.
Tale obbligo decorre per i rapporti di lavoro instaurati a far data dal 6 aprile 2014.
L’obbligo di legge e la relativa sanzione sono a carico del datore di lavoro, ma la richiesta del certificato vertendo su aspetti della sfera personale può essere presentata esclusivamente ad opera dell’interessato: pertanto il datore di lavoro dovrà farsi rilasciare apposita delega.
Gli inadempienti (i datori di lavoro) rischiano di incorrere in una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 15.000; i lavoratori invece, che non consentono la verifica della loro posizione, non potranno più svolgere la propria attività a contatto con i minori.
La richiesta all’ufficio territoriale presso il giudice di pace va avanzata a prescindere dalla tipologia contrattuale (autonoma, subordinata, parasubordinata, interinale, etc) ma esclude coloro che svolgono attività di volontariato o di formazione, poiché non sono di fatto riconducibili ad un contratto tra le parti.
In attesa del rilascio del certificato il datore di lavoro può procedere all’assunzione purché abbia ricevuto dall’interessato una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nella quale attesti l’assenza di condanne a suo carico per i reati soggetti a verifica (600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600- quater (detenzione di materiale pornografico), 600-quinquies (sfruttamento della prostituzione minorile) e 609-undecies ( adescamento di minori) del codice penale).
Le attività di seguito riportate rappresentano un elenco indicativo e chiaramente non esaustivo di coloro che possono risultare coinvolti in tale obbligo: scuole pubbliche, private e paritarie, asili e asili nido, servizi di scuola bus, palestre, piscine, attività sportive musicali teatrali e artistiche in genere, datori di lavoro che occupino apprendisti minorenni e datori di lavoro domestico qualora si riscontri la presenza di minori in famiglia.
Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Fornero Baridon & Associati