Circolare 6/15: novità VIES
L’art. 22 del Decreto Semplificazioni fiscali (D.Lgs. 175/2014), ha riscritto l’art. 35 del D.P.R. 633/1972 introducendo importanti novità relative all’archivio VIES (Vat Information Exchange System). Si ricorda che devono iscriversi in tale archivio tutti i soggetti che esercitano attività impresa, arte o professione, nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, e che intendono effettuare operazioni intracomunitarie.
Il citato Decreto, unitamente al Provvedimento del Direttore dell’AdE n. 159941 del 15/12/2014, ha stabilito che:
– per chi apre la partita iva è sufficiente compilare nella dichiarazione di inizio attività il campo “Operazioni Intracomunitarie” del quadro I dei modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi). Gli enti non commerciali non soggetti Iva esprimono l’opzione selezionando la casella “C” del quadro A del modello AA7.
– per i soggetti già titolari di partita IVA, ivi compresi i soggetti non residenti identificati direttamente ai fini IVA ai sensi dell’articolo 35-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, devono richiedere in via telematica l’iscrizione all’archivio VIES, direttamente tramite il canale Fisconline, oppure tramite un intermediario abilitato al canale Entratel.
Inoltre, con l’entrata in vigore di questa nuova normativa, l’iscrizione nell’archivio VIES è diventata immediata ed automatica e non occorre più attendere 30 giorni dalla richiesta per effettuare operazioni intracomunitarie. Tuttavia, se il soggetto non presenterà gli Elenchi Intrastat per quattro trimestri successivi all’inclusione nell’archivio VIES verrà automaticamente cancellato dall’archivio.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
Fornero Baridon & Associati