Circolare 1/15: ravvedimento operoso
Egregio Cliente,
con la presente la informiamo della novità introdotta dalla Legge di Stabilità (Legge 190/2014) riguardante la rimodulazione dello strumento del ravvedimento operoso.
Prima delle modifiche introdotte dalla citata Legge era possibile ricorrere al ravvedimento operoso solamente nel caso in cui, ai sensi del comma 1 dell’art. 13 del D.Lgs. 472/97, la violazione non fosse già stata contestata e comunque non fossero iniziati accessi, verifiche, ispezioni, o altre attività amministrative di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Era possibile ravvedersi:
– entro 14 giorni dal termine per il versamento: sanzione dello 0,20% giornaliero;
– entro 30 giorni dal termine per il versamento: sanzione del 3,00% annuo;
– entro un anno dal termine per il versamento: sanzione del 3,75% annuo.
In seguito alle modifiche, che decorrono dal 1° gennaio 2015, sono state introdotte le seguenti novità:
– i termini e le sanzioni del ravvedimento operoso sono stati rimodulati come segue:
- entro 14 giorni dal termine per il versamento: sanzione dello 0,20% giornaliero;
- entro 30 giorni dal termine per il versamento: sanzione del 3,00% annuo;
- entro 90 giorni dal termine per il versamento: sanzione del 3,30% annuo;
- entro un anno dal termine per il versamento; sanzione del 3,75% annuo;
- entro due anni dal termine per il versamento: sanzione del 4,20% annuo;
- oltre due anni dal termine per il versamento: sanzione del 5,00% annuo;
ovviamente, oltre alla sanzione, il contribuente dovrà versare anche gli interessi di mora calcolati al tasso legale annuo.
– E’ ora possibile ricorrere al ravvedimento operoso anche nel caso in cui la violazione sia già stata contestata e siano già iniziati accessi, verifiche, ispezioni. Il ravvedimento resta quindi precluso solamente in caso di notifica di avvisi di liquidazione o di accertamento o di comunicazioni 36-bis e 36-ter.
– Sono abrogate le norme riguardanti l’adesione ai processi verbali di constatazione (Pvc), l’adesione agli inviti al contradditorio e l’adesione a tutti gli atti definibili emessi dall’Agenzia delle Entrate, ossia quelli non preceduti da Pvc o da invito al contradditorio.
Rimaniamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Fornero Baridon & Associati