Circolare n. 10/13: Rimborso chilometrico all’amministratore
Con la presente circolare si intende approfondire la tematica delle indennità chilometriche percepite dagli amministratori di società.
L’articolo 95, comma 3 del Tuir, permette alle società la deduzione dei rimborsi chilometrici per le trasferte effettuate fuori dal comune di lavoro, dai lavoratori dipendenti e dagli amministratori. Se il dipendente o l’amministratore è autorizzato dalla società all’utilizzo dell’autovettura di sua proprietà, le spese sono deducibili nel limite del costo chilometrico (secondo le tariffe ACI) relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, o 20 se con motore diesel.
In tali casi, in capo al percettore, ossia in capo al dipendente o all’amministratore, come disciplinato dall’articolo 51 del Tuir, i rimborsi analitici sottoforma di indennità chilometriche non concorrono a formare il reddito quando le spese sono rimborsate sulla base di una idonea documentazione.
Naturalmente i chilometri utilizzati per determinare l’indennità chilometrica devono essere coerenti con il tragitto effettuato nell’ambito della trasferta specifica.
Infine, per completezza, riportiamo una tabella riassuntiva della deducibilità delle varie tipologie di rimborsi spese che derivano da spese sostenute da dipendenti e amministratori in occasione di trasferte fuori dal comune di lavoro.
Tipologia di spesa | Deducibilità |
Vitto e alloggio | fino a 180,76 euro se sostenuta in Italia fino a 258,23 euro se sostenuta all’estero |
Indennità chilometrica per auto proprie | Secondo le tariffe ACI per autoveicoli fino a
17 cv fiscali (o 20 cv fiscali se diesel) |
Altre spese e anticipazioni documentate a “piè di lista” | Senza limiti |
Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Fornero Baridon & Associati.