Circolare 9/12: somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: corso obbligatorio
Circolare n° 9/2012
Pinerolo, lì 24/09/2012
OGGETTO – somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: corso obbligatorio
L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è disciplinata dal decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 54 e dalla legge della Regione Piemonte 29 dicembre 2006 n. 38 e s.m.i..
Quest’ultima, all’articolo 5, comma 3, stabilisce che “i titolari di esercizio in attività, o loro delegati, hanno l’obbligo di frequentare, per ciascun triennio, un apposito corso di formazione sui contenuti delle norme imperative in materia di igiene, sanità e di sicurezza”.
La frequenza al corso, che ha come obiettivo la riqualificazione e l’innalzamento del livello professionale degli operatori in attività, rappresenta il presupposto necessario per la formazione continua ed avanzata, finalizzata al riconoscimento del Marchio collettivo regionale di qualità di cui all’art. 5 della D.G.R. del 2 febbraio 2009 n. 54-10697.
L’obbligo di formazione professionale obbligatoria decorre a partire dal 1° marzo 2013, come specificato nella tabella sottostante:
CONSEGUIMENTO DELL’IDONEITA’ ALLA SOMMINISTRAZIONE |
DATA DI DECORRENZA DELL’OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO |
Prima del 1° marzo 2010 |
Dal 1° marzo 2010 (N.B. il corso di aggiornamento obbligatorio dovrà essere svolto entro il 1° marzo 2013) |
Dal 1° marzo 2010 (Solo per chi ha effettuato il vecchio modulo di 130 ore, o modulo integrativo di 50 ore al corso di 80 ore per la vendita di alimentari) |
Dal 1° marzo 2016 (N.B. il corso di aggiornamento obbligatorio dovrà essere svolto entro il 1° marzo 2019) |
Dal 1° marzo 2010 (Solo per chi ha effettuato il vecchio modulo di 80 ore per la vendita di alimentari o ha conseguito il Titolo di Studio di Scuola Media Superiore o Universitario, Pratica Professionale) |
Dal 1° marzo 2013 (N.B. il corso di aggiornamento obbligatorio dovrà essere svolto entro il 1° marzo 2016) |
Dal 24 maggio 2011 (Solo per chi ha frequentato il Nuovo corso unico di 100 ore) |
Dal 1° marzo 2013 (N.B. il corso di aggiornamento obbligatorio dovrà essere svolto entro il 1° marzo 2016) |
La frequenza del corso è obbligatoria e la durata complessiva non deve essere inferiore alle 16 ore, ripartite in 3 moduli per:
– igiene e sanità;
– sicurezza;
– approfondimenti, aggiornamenti in materia di igiene, sanità e sicurezza.
Modulo |
Materia |
Ore |
Argomenti |
1 |
Igiene e sanità |
8 |
Fattori di insalubrità delle sostanze alimentari, igiene dei locali, responsabilità del commerciante, preparazione e conservazione dei cibi, HACCP. |
2 |
Sicurezza |
4 |
Misure generali di tutela, obblighi del datore di lavoro e del lavoratore, dispositivi di protezione individuale, formazione e d informazione del lavoratore. |
3 |
Approfondimenti, aggiornamenti in materia di igiene, sanità e sicurezza |
4 |
Al termine del corso, o di ogni singolo modulo, l’ente gestore deve rilasciare un attestato di frequenza, valido ai fini della formazione obbligatoria. L’Ufficio Commercio del Comune è l’autorità competente a controllare l’obbligo di adempimento dei corsi di formazione.
Ai titolari di esercizio, o loro delegati, che non rispettino l’obbligo di formazione è disposta la sanzione di cui all’art. 16, comma 1 e 2, della L.R. 38/2006 e s.m.i., la quale prevede che “l’autorizzazione è revocata quando il titolare non rispetta l’obbligo di formazione obbligatoria in corso di attività” e che “nel caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette a DIA, invece della revoca dell’autorizzazione, è disposto il divieto di prosecuzione dell’attività”.
Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Fornero Baridon & Associati