Circolare 8/13: deducibilità delle perdite su crediti

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L’art. 33, co. 5, D.L. 22.06.2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7.8.2012, n. 134, modifica la disciplina in materia di deducibilità delle perdite su crediti dal reddito di impresa contenuta nell’art. 101, co. 5, del D.P.R. 22.12.1986, n. 917. Il nuovo art. 101 stabilisce che le perdite su crediti siano deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso se il credito è di modesta entità e risulta essere decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento.

Gli elementi “certi e precisi”, che rappresentano la condizione di legittima deduzione delle perdita, sono quelli che normalmente derivano da procedure esecutive infruttuose, quali a titolo esemplificativo: pignoramenti negativi, irreperibilità del venditore, vendita forzata o riparto eseguito senza poter soddisfare in tutto o in parte il credito, oppure da una situazione di evidente non convenienza a proseguire nell’azione di recupero, vista l’esiguità del credito.

Tuttavia, secondo l’articolo 33 del D.L. 22.06.2012 la deducibilità dei crediti è comunque permessa se ricorrono  simultaneamente le seguenti due condizioni:

  • che il credito sia di modesta entità;
  • che sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento delcredito stesso.

Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore ad euro 5.000 per le imprese di grandi dimensioni (fatturato superiore a 150 milioni di euro) e non superiore ad euro 2.500 per le altre imprese.

In presenza di distinti crediti verso il medesimo cliente, che singolarmente sono sotto la soglia consentita, ma nel complesso la superano, la norma sembra dare rilievo alla singola posizione debitoria. Risulta quindi ininfluente la presenza di una molteplicità di crediti che nel complesso superano i suddetti limiti.

Per quanto concerne il termine dei sei mesi, la norma introducendo una presunzione di favore per il contribuente che determina l’automatica deduzione della perdita di modesta entità qualora il credito abbia un’anzianità pari o superiore a sei mesi, non preclude tuttavia la deduzione in via anticipata di crediti scaduti da un tempo inferiore, laddove si ritenga che l’irrecuperabilità del credito si sia già manifestata.

Il principio di precisione e certezza, subisce un importante deroga nel caso in cui ildebitore sia soggetto a procedure concorsuali. In questi casi, infatti, la deducibilità delle perdite sui crediti vantati nei confronti di soggetti sottoposti a tali procedure avviene in maniera automatica, senza la necessità di muovere alcuna azione esecutiva individuale, tesa al recupero del credito.

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Fornero Baridon & Associati

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