Circolare 7/11: corsi obbligatori per somministrazione alimenti e bevande

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Circolare n° 7/2011

Pinerolo, lì 21/11/2011

OGGETTO – somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: corso obbligatorio

L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è disciplinata dal decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 54 e dalla legge regionale 29 dicembre 2006 n. 38 e s.m.i..

La Regione Piemonte, con l’art. 5, comma 3, della legge regionale 38/2006 e s.m.i., stabilisce che “i titolari di esercizio in attività, o loro delegati, hanno l’obbligo di frequentare, per ciascun triennio, un apposito corso di formazione sui contenuti delle norme imperative in materia di igiene, sanità e di sicurezza”.

L’obiettivo del corso è quella di promuovere ed incentivare la riqualificazione e l’innalzamento del livello professionale degli operatori in attività, o loro delegati, nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande.

La frequenza al corso rappresenta il presupposto necessario per la formazione continua ed avanzata, finalizzata al riconoscimento del Marchio collettivo regionale di qualità di cui all’art. 5 della D.G.R. del 2 febbraio 2009 n. 54-10697.

Il corso di formazione è progettato e gestito dagli enti convenzionati con la Direzione regionale competente nel rispetto dei criteri generali previsti per l’accesso all’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

La frequenza del corso è obbligatoria e la durata complessiva non deve essere inferiore alle 16 ore, suddivise nell’arco dell’intero triennio e ripartite in 3 moduli per:

–          igiene e sanità;

–          sicurezza;

–          approfondimenti, aggiornamenti in materia di igiene, sanità e sicurezza.

 

Modulo

Materia

Ore

Argomenti

1

Igiene e sanità

8

Fattori di insalubrità delle sostanze alimentari, igiene dei locali, responsabilità del commerciante, preparazione e conservazione dei cibi, HACCP.

2

Sicurezza

4

Misure generali di tutela, obblighi del datore di lavoro e del lavoratore, dispositivi di protezione individuale, formazione e d informazione del lavoratore.

3

Approfondimenti, aggiornamenti in materia di igiene, sanità e sicurezza

4

 

Per gli operatori in attività, o loro delegati, la data di inizio del primo triennio di operatività del corso di formazione obbligatorio decorre dal 1 marzo 2010; mentre per coloro che frequentano il corso di formazione per l’accesso all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande successivamente al 1 marzo 2010, l’obbligo di formazione decorre dal 1 marzo 2013.

Al termine del corso, o di ogni singolo modulo, l’ente gestore deve rilasciare un attestato di frequenza, valido ai fini della formazione obbligatoria.

L’Ufficio Commercio del Comune è l’autorità competente a controllare l’obbligo di adempimento dei corsi di formazione.

Ai titolari di esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, o loro delegati, che non rispettino tale obbligo è disposta la sanzione di cui all’art. 16, comma 1 e 2, della L.R. 38/2006 e s.m.i., la quale prevede che “l’autorizzazione è revocata quando il titolare non rispetta l’obbligo di formazione obbligatoria in corso di attività” e che “nel caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette a DIA, invece della revoca dell’autorizzazione, è disposto il divieto di prosecuzione dell’attività”.

Lo studio rimane a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Fornero Baridon & Associati

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