Circolare 6/11: trattamento schede carburante
Circolare n° 6/2011
Pinerolo, lì 13/06/2011
OGGETTO: scheda carburante
L’articolo 2, comma 1, del DPR del 10 novembre 1997 n. 444, in vigore dal 07/01/1998 con effetto dal 01/03/1998, predispone che le schede carburanti devono essere compilante per ciascun veicolo utilizzato nell’esercizio dell’attività d’impresa e devono essere indicati, oltre agli estremi di individuazione del veicolo (ossia la casa costruttrice, il modello, la targa e il numero del telaio), la denominazione o ragione sociale, ovvero il cognome e il nome, il domicilio fiscale e il numero di partita IVA del soggetto d’imposta che acquista il carburante.
Inoltre, nell’articolo 3 del medesimo DPR, viene stabilito che l’addetto alla distribuzione di carburante deve indicare nella scheda carburante, all’atto di ogni rifornimento, la data e l’ammontare del corrispettivo al lordo dell’IVA, nonché la ditta, la denominazione o la ragione sociale dell’esercente l’impianto di distribuzione.
Ai sensi dell’art. 4 comma 1 del DPR 444/97, è obbligatorio, prima della registrazione, indicare il numero di chilometri percorsi dal veicolo all’inizio e alla fine del periodo di riferimento rilevabili alla fine di ogni mese o trimestre dall’apposito dispositivo esistente sul veicolo. In particolare, secondo la CM 205/E/98, occorre riportare il dato complessivo e non solo i chilometri effettivamente percorsi nel periodo.
L’obbligo dell’istituzione della scheda carburante e delle annotazioni relative ai singoli acquisti si applica ai contribuenti che intendono avvalersi del diritto alla detrazione dell’IVA, ai sensi dell’art.
19 del DPR 633/72, nonché della deduzione del costo di acquisto ai fini delle imposte dirette (cfr. CM 205/E/98).
Con la sentenza n. 3947 del 18 febbraio 2011, la Cassazione ha affermato che, ai fini della deducibilità dei costi per l’acquisto di carburante, la scheda carburante deve essere compilata indicando tutti i dati previsti dal DPR 444/97, compresi i chilometri percorsi a fine mese e quelli complessivi indicati dall’apposito contachilometri del veicolo; diversamente, i costi non sono deducibili dal reddito d’impresa.
La sentenza in esame, in realtà, si allinea ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in virtù del quale tutti gli elementi della scheda carburante (quali appunto i chilometri o la firma dell’esercente dell’impianto di distribuzione) sono essenziali ai fini della deducibilità dei costi e della detraibilità dell’IVA (cfr. Cass. 5 novembre 2008 n. 26539, Cass. 19 ottobre 2007 n. 21941).
La Suprema Corte, nella sentenza in esame, ribadisce la natura “essenziale” di tutti gli elementi richiesti dalla normativa affinché la scheda carburante possa rappresentare un costo deducibile, analogamente alla fattura. È infatti evidente, continua la sentenza, la finalità antielusiva perseguita dal Legislatore, nel senso di consentire sempre una pronta verifica documentale sia della riferibilità (es. indicazione della targa) sia dei “quantitativi di carburante che si assumono acquistati in riferimento al concreto consumo di ogni automezzo, intuitivamente verificabile solo in base all’annotazione dei chilometri di percorrenza”.
Ulteriore novità è contenuta nel Decreto legge del 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2 lett. p, (c.d. Decreto Sviluppo), il quale prevede l’esonero dall’obbligo di compilazione della scheda carburante in caso di pagamento con carte “elettroniche” come carte di credito, bancomat e carte prepagate. In questo caso però il contribuente non potrà avvalersi del diritto alla detraibilità dell’IVA, ai sensi dell’art. 19 DPR 633/1972, mentre potrà dedursi il costo di acquisto ai fini delle imposte dirette mostrando solamente la ricevuta del pagamento.
L’Agenzia delle Entrate rileva che alcuni aspetti di questa novità sono in fase di aggiornamento.
Lo studio rimane a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Fornero Baridon & Associati