Circolare 4/12: – beni e attività finanziarie estere

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Circolare n° 4/2012

Pinerolo, lì 03/02/2012

OGGETTO –  beni e attività finanziarie estere: tassazione ed indicazione in dichiarazione dei redditi

L’art. 19, commi da 13 a 22, del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (cosiddetta “Manovra Salva Italia”), ha introdotto “un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato” e“un’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato”.

La decorrenza di queste due nuove imposte, previste, come detto sopra, solo per le persone fisiche, partirà già dal 2011.

Per gli immobili all’estero, il soggetto passivo è il proprietario dell’immobile o il titolare di altro diritto reale sullo stesso; il versamento dell’imposta sarà proporzionale alla quota e ai mesi di possesso. L’imposta è stabilita nella misura dello 0,76% del valore dell’immobile, determinato dal costo di acquisto o, in mancanza, in base al valore di mercato localmente rilevabile.

Per quanto concerne le attività finanziarie, l’imposta, dovuta proporzionalmente alla quota e al possesso, è stabilita nella misura dell’ 1 per mille per l’anno 2011 e 2012e dell’1,5 per mille a decorrere dal 2013.

La base imponibile è data dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie; in alternativa è possibile utilizzare la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività o, in mancanza, valorizzare l’attività finanziaria secondo il valore nominale o di rimborso.

Viene in ogni caso riconosciuto un credito d’imposta pari all’eventuali imposte patrimoniali versate nello Stato in cui è situato l’immobile o ove sono detenute le attività finanziarie.

La liquidazione ed il versamento delle imposte verrà effettuato secondo le normali regole IRPEF, e si compilerà nella dichiarazione del Modello Unico 2012 sia ilquadro RM, ai fini della nuova imposta patrimoniale, che il quadro RW ai fini della detenzione degli investimenti all’estero.

Il quadro RM conterrà una nuova sezione XVI nella quale il contribuente dovrà indicare:

–        il valore dei beni;

–        la quota di possesso;

–        il periodo di possesso;

–        la misura dell’imposta;

–        il credito d’imposta spettante per l’imposta pagata nello stato estero;

–        l’ammontare del debito.

Mentre per il quadro RW continua a valere ai fini della compilazione il limite minimo, previsto in relazione al sistema del monitoraggio fiscale, di 10 mila euro dei valori per gli investimenti e trasferimenti effettuati dai contribuenti, il quadro RM deve sempre essere compilato per poter determinare le imposte da versare.

Lo studio rimane a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Fornero Baridon & Associati

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