Circolare 3/12: obblighi pubblicitari in materia di siti Web

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Circolare n° 3/2012

Pinerolo, lì 31/01/2012

OGGETTO –  obblighi pubblicitari in materia di siti Web per le società di capitali

In recepimento alla direttiva 2003/58/CE del Parlamento Europeo, l’art. 42 dellaLegge 88 del 7 luglio 2009 (Legge Comunitaria 2008) ha introdotto alcune modifiche agli artt. 2250 e 2630 del Codice Civile. In particolare è stato introdotto il comma 7 dell’art. 2250 C.C. il quale prevede che le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata “che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico” devono fornire, attraverso tale mezzo, le seguenti informazioni:

a)     la sede sociale della società (comma 1, art. 2250 C.C.);

b)     l’ufficio del Registro delle Imprese presso il quale è iscritta (comma 1, art. 2250 C.C.);

c)     il numero di iscrizione al Registro delle Imprese (comma 1, art. 2250 C.C.);

d)     il capitale sociale indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente                   dall’ultimo bilancio (comma 2, art. 2250 C.C.);

e)     l’eventuale stato di liquidazione della società (comma 3, art. 2250 C.C.);

f)      se, in caso di S.p.A. o di S.r.l., la società ha un unico socio (comma 4, art. 2250 C.C.).

Si invita a porre particolare attenzione a quanto sopra in quanto l’art. 2630 del Codice Civile prevede che “chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle Imprese è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro”.

Lo studio rimane a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Fornero Baridon & Associati

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