Circolare 10/12: nuovi termini di pagamento

//
Posted By
/
Comment0
/
Categories

Circolare n° 10/2012

Pinerolo, lì 25/10/2012

OGGETTO – Novità nelle cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari

Il Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito nella Legge n. 27 del 24 marzo 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2012, ed entrata in vigore il 24 ottobre 2012, ha introdotto novità in materia di trasparenza dei rapporti all’interno della filiera agroalimentare tra distributori e produttori. Nella Legge viene previsto l’obbligo della forma scritta per i contratti di cessione di beni agricoli e agroalimentari e vengono introdotti nuovi termini di pagamento per le cessioni di prodotti agricoli ed alimentari.

L’art. 62, comma 1, del Legge 27/12 ha stabilito che ”i contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano a pena di nullità la durata, la quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, ilprezzo, le modalità di consegna e di pagamento”.

La Legge conferma che i documenti di trasporto/consegna e le fatture, se contengono tutti gli elementi previsti in modo obbligatorio dalla nuova normativa,assolvono gli obblighi della forma scritta anche senza recare alcuna sottoscrizione delle parti, alla condizione che riportino la seguente dicitura “Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del Decreto Legge 24 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27” .

Un’altra novità introdotta dalla Legge 27/12 fa riferimento al pagamento del corrispettivo delle merci. Infatti, il comma 3, dell’art. 62 della Legge 27/12 prevede che per i contratti di cui al comma 1, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi o delle relative fatture ed entro il termine di sessanta giorni per le merci non deteriorabili.

In entrambi i casi, il termine decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura, in caso di certezza sulla data di ricezione; altrimenti il termine decorre dall’ultimo giorno del mese in cui è avvenuta l’ultima consegna.

Per poter dimostrare la data certa di ricezione della fattura, si può utilizzare la posta elettronica certificata (PEC), la raccomandata A/R, la consegna a mano con data e firma oppure il sistema “Edi”, cioè la fatturazione elettronica.

A titolo meramente esemplificativo, se la merce è stata consegnata a novembre 2012:

  • il fornitore spedisce la fattura con data certa di ricezione che ha luogo entro il 30 novembre 2012. Il pagamento è dovuto entro 30 (29 dicembre 2012) o 60 (28 gennaio 2012) giorni a seconda della tipologia del prodotto;
  • il fornitore spedisce la fattura senza data certa di ricezione (utilizzando, ad esempio, la posta ordinaria, la consegna a mano non vidimata). Il pagamento è dovuto entro fine mese dall’ultima consegna delle merci.

Per merci deteriorabili si intendono i prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie:

  1. prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;
  2. prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
  3. prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico chimiche: aW (attività dell’acqua) superiore a 0,95 e pH (acidità) superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;
  4. tutti i tipi di latte.

Per merci non deteriorabili non esiste un elenco completo, ma si può individuare in questa categoria tutte le merci che hanno una scadenza superiore a 60 giorni, come ad esempio la pasta secca, il vino, l’olio, le marmellate, le piantine da vivaio, il mangime per animali, i prodotti alcolici, ecc..

Se il pagamento del corrispettivo avviene successivamente alla scadenza del termine, ossia dopo i trenta o sessanta giorni, scattano automaticamente interessi di mora. Il saggio d’interesse è determinato in misura pari a quello stabilito dalla Bce aumentato di sette punti percentuale e, solo per i prodotti deteriorabili, secondo comma 3, art. 62 Legge 27/12, viene maggiorato di ulteriori due punti percentuali.

Sono obbligati alla presente normativa, oltre ai produttori, i seguenti soggetti:

  • i commercianti di prodotti agricoli e alimentari (esempio: ortofrutta, supermercati, farmacie ed erboristerie, ecc.);
  • gli esercizi di somministrazione (esempio: bar e ristoranti);
  • gli esercizi per l’asporto (esempio: rosticcerie, ecc.)

che acquistano i prodotti o quando li rivendono a soggetti diversi dai consumatori finali.

Mentre sono esonerati:

  • i  conferimenti a cooperative o ai consorzi;
  • le cessioni di prodotti agricoli istantanei, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito;
  • le cessioni effettuate nei confronti dei consumatori finali e cioè soggetti che acquistano i prodotti per il proprio consumo e non in qualità di utilizzatore professionale.

Per quanto concerne le sanzioni (commi 5 e 7 dell’art. 62 L. 27/12) occorre distinguere tra la forma del contratto, di cui al comma 1, e il pagamento dei corrispettivi, di cui al comma 3.

  • Forma del contratto: il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 1 è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 516,00 euro a 20.000,00 euro. L’entità della sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione
  • Pagamento dei corrispettivi: il mancato rispetto, da parte del debitore, deitermini di pagamento stabiliti al comma 3 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 500.000,00 euro. L’entità della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell’azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.

Le disposizioni della Legge 27/2012 entrano in vigore a decorrere dal 24 ottobre 2012. Per i nuovi contratti, cioè quelli stipulati a decorrere dal 24 ottobre 2012, c’è l’obbligo della forma scritta con il contenuto minimo, mentre per i contratti in corsooccorrerà adeguarli non oltre la data del 31 dicembre 2012.

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Fornero Baridon & Associati


Per forma scritta si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costruire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente per oggetto la cessione dei prodotti agroalimentari.

Leave a Reply

uno × 2 =