ACCERTAMENTO NELLA SAS, LA PROVA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Sentenza innovativa sul tema dell’accertamento nelle società a ristretta base partecipativa.
La Ctr di Roma, con la sentenza 5107/2015, ribalta, rispetto alla giurisprudenza di legittimità, l’onere della prova, accollandola all’ufficio.
Il caso analizzato tratta di un socio accomandante che si è visto imputare dall’Agenzia delle Entrate, pro quota, i maggiori utili extra contabili.
Secondo i giudici romani non è, infatti, il socio a dover fornire una prova negativa (quella di non aver percepito i maggiori utili accertati ), ma è l’Agenzia delle Entrate che, caso per caso, deve condurre una analisi approfondita per verificare se effettivamente il socio abbia avuto un ruolo determinante nella condotta evasiva e se sia compatibile la presunzione di percezione degli utili extra contabili.
La Ctr di Roma, in sintesi, ha affermato che, per rendere legittima la propria pretesa, l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto provare l’assunzione, da parte del socio accomandante, di un ruolo di amministrazione e gestione, dovuto ricordare che la conseguenza di tali atti determinerebbe per il socio la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali ed infine dovuto rilevare che tali atti hanno avuto un influenza decisiva sull’amministrazione della società.
Analizzando le motivazioni, la posizione del socio accomandante della sas viene assimilata a quella del socio di società di capitali che, pur avendo un diritto di controllo sulla contabilità sociale, non può esercitare un controllo continuo su tutti i fatti rilevanti di gestione, diritto che si concretizza nell’essere informato sullo svolgimento degli affari sociali.
La giurisprudenza di legittimità, invece, finora ha affermato che non è sbagliato ritenere che i maggiori ricavi accertati in capo alla società di capitali siano imputati pro quota ai soci in ragione del vincolo di solidarietà e reciproco controllo che caratterizza la società a ristretta base partecipativa.
Il ragionamento che sottende la sentenza dei giudici romani assume, quindi, una valenza ancora più forte, considerato che è stato condotto su una società di persone.