IMMOBILE IN LOCAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEDUCIBILE

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E’ sufficiente che i costi di manutenzione straordinaria sull’immobile condotto in locazione siano stati sostenuti nell’esercizio d’impresa e che, ovviamente, risultino dalla documentazione contabile, perché essi siano deducibili da parte del conduttore.

Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 24277 del 27/11/2015, la quale è nuovamente tornata sul tema della deducibilità, da parte dell’impresa locataria, delle spese di manutenzione straordinaria sull’immobile condotto in locazione.

La suprema corte ha stabilito che la deducibilità di detti costi non può essere subordinata al diritto di proprietà dell’immobile, essendo sufficiente che gli stessi siano sostenuti nell’esercizio dell’impresa e che siano supportati da idonea documentazione contabile.

Elemento di rilievo è la strumentalità dell’immobile sul quale vengono eseguiti lavori di miglioria, restando irrilevante la disciplina civilistica ed eventuali accordi intercorsi tra le parti.

Anche il Fisco è dello stesso parere. Per l’amministrazione finanziaria, infatti, le spese di manutenzione straordinaria su immobili in locazione non possono essere dedotte integralmente nell’esercizio in cui sono state sostenute  ma rilevano come costi ad utilizzazione pluriennale ex art. 108, comma 3 del TUIR. In ogni caso le modalità di ripartizione di tali spese sono diverse a seconda del fatto che il contratto di locazione sia o meno rinnovabile alla scadenza.

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