SUPER-AMMORTAMENTO E LEASING

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La norma agevolativa contenuta nel disegno di Legge “Stabilità” prevede l’introduzione del super-ammortamento.

Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito di impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dal 15/10/15 al 31/12/2016, il costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, risulta maggiorato del 40 %. La maggiorazione del 40 % si applica, nel caso di leasing, sia sulla quota capitale che sul valore di riscatto. Dovrebbe però essere esclusa la locazione operativa, senza diritto di riscatto.

Il maggior valore imputato ai canoni sarà deducibile lungo la durata fiscale del contratto di leasing. Il maggior valore imputato al prezzo di riscatto sarà invece recuperato attraverso la procedura di ammortamento una volta esercitata l’opzione finale di acquisto.  Pertanto il beneficio sarà distribuito in un arco temporale inferiore rispetto all’ipotesi di acquisto diretto del bene.

L’interesse per il contratto di lesaing è tanto maggiore quanto più bassa la quota di riscatto. Rimane invece fuori dal beneficio la quota interessi.

Quanto all’ipotesi di cessione del contratto di locazione finanziaria prima del riscatto, Assilea evidenza che non si hanno perdite di beneficio sulle quote di surplus dedotte dal cedente, ma né cedente né cessionario potranno continuare a imputare le quote residue di surplus lungo la durata residua del contratto e dell’ammortamento del prezzo di riscatto.

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