PAGA L’ACQUIRENTE SE IL BONUS PRIMA CASA NON SPETTA
L’ordinanza n. 21908 della Cassazione depositata in data 27/10/15 prevede che, nell’ipotesi in cui alla cessione di un abitazione venga indebitamente applicata l’agevolazione prima casa, la differenza d’imposta viene richiesta dall’Agenzia delle Entrate direttamente all’acquirente dell’immobile.
Si verifica quindi un eccezione alla regola generale della solidarietà tra cedente e cessionario. Il recupero dell’Iva deve essere operato direttamente nei confronti degli acquirenti in eccezione alla regola ordinaria (specifica disciplina espressamente prevista dal 4° comma Nota II bis art.1 della tariffa parte I allegata al DPR 131/86).
In altro pronunciamento della Cassazione (n. 18378/2012) si faceva invece riferimento alle dichiarazioni mendaci in relazione alle condizioni di accesso all’agevolazione prima casa, per effetto delle quali si verifica una causa di decadenza dall’agevolazione.