NOTE DI VARIAZIONE, DAL 2017 SI CAMBIA
L’art 9 del Ddl di Stabilità prevede l’integrale sostituzione dell’art. 26 del DPR 633/72 che distinguerà le variazioni Iva da risoluzione da quelle di mancato pagamento.
Per le variazioni da risoluzione non ci sono significativi cambiamenti: si potrà emettere una nota di credito per tutti gli insoluti qualora sia prevista nel contratto la risoluzione per inadempimento.
Le variazioni per mancato pagamento hanno invece una disciplina nuova. E’ previsto, infatti, che, nelle procedure concorsuali, già all’apertura della procedura sia possibile emettere la nota di variazione iva. La data di riferimento è la data in cui il cessionario o committente è assoggettato ad una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione Grandi Imprese in crisi) o da quella di omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti – art. 182 bis L. Fall – oppure dalla data di pubblicazione presso il Registro Imprese di un piano attestato di risanamento – art. 67 comma 3 lett. d L.Fall.
Tale novità normativa è applicabile esclusivamente alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017.
Con il nuovo art. 26, in caso di pagamenti successivi all’emissione della nota di credito, si tratterà di emettere una nuova nota di variazione di segno opposto ovvero una fattura che permetta di riversare l’iva .
Nel nuovo comma 12 dell’art 26 sono anche indicate, a titolo esemplificativo, le procedure esecutive individuali infruttuose che consentono la rettifica dell’iva. Continua comunque a non essere ammessa la detrazione dell’iva in caso di mancata convenienza economica a esercitare l’azione di recupero come avviene, su proposta del legale, per i crediti di modesto importo.