Nota di variazione IVA a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale

//
Posted By
/
Comment0
/
Categories

L’art 9 dl Ddl di Stabilità prevede l’integrale sostituzione dell’art. 26 del DPR 633/72 ove si dice che la nota di variazione in diminuzione a cura del cedente o prestatore di un opera precedentemente fatturata, è riconosciuto anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, ad opera del cessionario o committente.

La data di riferimento è la data in cui il cessionario o committente è assoggettato ad una procedura concorsuale o da quella di omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti – art. 182 bis L Fall – oppure dalla data di pubblicazione presso il Registro Imprese di un piano attestato di risanamento – art. 67 comma 3 lett d L.Fall. tal novità normativa è applicabile esclusivamente alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017.

Altro riferimento essenziale sono le procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

Tale cambiamento normativo crea quindi un allineamento tra la disciplina in materia di Iva e redditi per quanto attiene alle note di variazione Iva .

Si intendono per la Legge di Stabilità procedure Concorsuali

  • La sentenza dichiarativa di fallimento
  • Decreto di ammissione al concordato preventivo
  • Provvedimento di Liquidazione coatta amministrativa
  • Decreto che dispone la procedura di amministrazione Grandi Imprese in crisi.

Mancano ancora regole fiscali per i soggetti non fallibili per gli accordi di composizione delle crisi da sovra indebitamento e per  il procedimento di liquidazione del patrimonio dl debitore.

Tale lacune normativa non sembra però impedire la concreta applicazione del nuovo art 26 DPR 633/1972.

Per quanto riguarda l’emissione della nota di variazione Iva relativa ad un accordo di ristrutturazione dei debiti o di un piano attestato di risanamento rimane quindi ferma la necessità che l’accordo di ristrutturazione dei debiti sia omologato ai sensi dell art 182-bis L fall e che il piano attestato di risanamento si pubblicato nel registro delle imprese secondo quanto previsto dall’art. 67 comma 3 lett. D l. fallimentare.

Il quotidiano del commercialista 28/10/15

Leave a Reply

16 − quattro =