03/05/2013: comunicazioni all’Enea per detrazione del 55%
I soggetti che hanno realizzato interventi di riqualificazione energetica nel 2012, ultimandoli entro lo stesso anno, ma che non hanno trasmesso la richiesta di detrazione all’Enea entro 3 mesi dalla fine dei lavori, possono ancora fruire della detrazione fiscale del 55%. Il contribuente deve, infatti, inviare la documentazione all’Enea entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui si è concluso il lavoro, ossia il 30 settembre 2013. (rif. 90/13).