06/04/2013: trasferimento residenza nel Comune della prima casa
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza n. 50 del 20 febbraio 2013, ha affermato che il termine di 18 mesi, previsto dall’art. 1, nota 2-bis della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 per trasferire la residenza nel comune di ubicazione della prima casa, è sollecitatorio e non perentorio; conseguentemente, il contribuente non è decaduto dai benefici prima casa e ne poteva usufruire avendo trasferito la propria residenza nel termine triennale previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 131/1986. (rif. 71/13)