06/04/2013: trasferimento residenza nel Comune della prima casa

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La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza n. 50 del 20 febbraio 2013, ha affermato che il termine di 18 mesi, previsto dall’art. 1, nota 2-bis della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 per trasferire la residenza nel comune di ubicazione della prima casa, è sollecitatorio e non perentorio; conseguentemente, il contribuente non è decaduto dai benefici prima casa e ne poteva usufruire avendo trasferito la propria residenza nel termine triennale previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 131/1986. (rif. 71/13)

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