05/02/13: sospensione della riscossione delle somme iscritte a ruolo

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L’art. 1, comma 538, della Legge di stabilità 2013 (Legge 24 dicembre 2012 n. 228) prevede la possibilità di sospendere la riscossione su iniziativa del debitore mediante istanza ad Equitalia entro 90 giorni dalla notifica. Di tale possibilità beneficiano anche gli accertamenti esecutivi, decorso il termine di pagamento (dopo 60 giorni dalla notifica o 150 giorni in caso di domanda di adesione), qualora siano intercorsi prescrizione o decadenza, sospensione giudiziale o amministrativa. (rif. 27/13)

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