11/12/11 : archiviazione e accertamento
La Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria con la sentenza 237/1/11 ha precisato che se è intervenuta un’archiviazione e se l’atto di accertamento è stato emesso prima della decisione del giudice per le indagini preliminari l’amministrazione finanziaria può usufruire del raddoppio dei termini per procedere all’accertamento. Viceversa non può usufruire del raddoppio dei termini qualora il reato tributario sia prescritto. (rif. 253/11)