22/10/11 : la nullità di una clausola travolge l’intero contratto di lavoro.

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Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 14681 del 27 settembre 2011, ha applicato quanto prevede il primo comma dell’articolo 1419 del codice civile ad un contenzioso di lavoro, sostenendo che il contratto a termine impugnato dal lavoratore era nullo in quanto la nullità della clausola con cui è stato apposto il termine travolge l’intero contratto poiché in questo specifico caso era chiara, secondo il giudice, la volontà delle parti di non stipulare il contratto se questo fosse stato privo del termine. Questa sentenza sposa sicuramente una tesi minoritaria, in quanto secondo la maggioranza della giurisprudenza, la nullità di singole clausole non importa la nullità dell’intero contratto (comma 2 art. 1419 del C.C.) comportando così la conversione del contratto a termine che sotto il profilo economico significa, secondo il “Collegato Lavoro” Legge 183/2010 art. 32, il risarcimento del lavoratore con una indennità omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Infine, è bene ricordare che la sentenza sopra indicata, non riconosce nemmeno questa indennità al lavoratore. (rif 227/11)

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