05/09/11 : ricorso in primo grado valido anche senza avviso di ricevimento.
La sentenza n. 16572/2011 della Corte di Cassazione ha ritenuto valido il ricorso in primo grado anche senza prova di ricezione dello stesso da parte del fisco. Allo stesso modo non può essere ritenuto inammissibile l’inoltro del ricorso con raccomandata senza avviso di ricevimento. (rif. 201/11)