29/04/11 : rateizzazione del debito tributario e diniego.
La Cassazione ha stabilito che il diniego di rateizzazione del debito tributari va impugnato dinanzi alla commissione tributaria e non dinanzi al giudice amministrativo. Secondo la Cassazione, infatti, la rateazione è un’agevolazione concessa al contribuente, di conseguenza si tratta di un’agevolazione attinente la riscossione delle imposte prima della fase esecutiva e pertanto la giurisdizione è della commissione tributaria e non del Tar. (rif. 179/11)